IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il regio decreto-legge 23 aprile  1925,  n.  520,  convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 
  Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119; 
  Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406; 
  Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967,  n.
1417; 
  Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249; 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325; 
  Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
  Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721,  modificato  ed  integrato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41; 
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101; 
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982,  concernente  le
qualifiche  funzionali  ed  i  profili  professionali   relativi   al
personale dell'A.S.S.T., pubblicato nel 3 supplemento  al  Bollettino
ufficiale del Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni  n.  5
del 1983; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982,  concernente  le
qualifiche  funzionali  ed  i  profili  professionali   relativi   al
personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino  ufficiale  del  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni n. 9 del 1983; 
  Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1982, che ha  approvato  il
regolamento contenente le norme per la  elezione  dei  rappresentanti
del personale in seno agli organi collegiali  centrali  e  periferici
delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  pubblicato  nel  Bollettino   straordinario   del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 1982; 
  Rilevata la necessita' di  procedere  ad  una  revisione  e  ad  un
aggiornamento del predetto regolamento elettorale; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Ritenuto di non  poter  accogliere  il  suggerimento  espresso  dal
consiglio di amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni
relativamente ad una nuova formulazione degli articoli 12 e 14  dello
schema che preveda la  rappresentabilita'  dei  vigilanti  di  quinta
categoria unitamente a quella di  quarta  categoria  in  quanto  tale
proposta non  appare  conforme  ai  criteri  ispiratori  dell'attuale
ordinamento del personale; 
  Ritenuto di non  poter  accogliere  il  suggerimento  espresso  dal
consiglio di amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni
relativamente alla sostituzione, all'art. 19, comma 9  dello  schema,
della espressione "responsabili delle organizzazioni  sindacali"  con
quella di "segreterie nazionali delle  organizzazioni  sindacali"  in
quanto l'individuazione di  un  preciso  organo  statutario  potrebbe
determinare difficolta' interpretative; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988  (nota
n. GM 60527/4075 DL/CR del 31 luglio 1991); 
                   ADOTTA il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
        Limiti di applicazione del regolamento - Definizioni 
 
1. Le norme del presente regolamento si applicano per le elezioni dei
rappresentanti  del  personale  nei  seguenti  organi  delle  aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: 
1) consiglio di amministrazione; 
2)   commissioni   consultive   provinciali    per    il    personale
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 
3) commissioni consultive di zona per il personale dell'A.S.S.T.; 
4) commissione centrale per gli uffici locali; 
5) commissioni provinciali per gli uffici locali. 
2. Ai fini del presente regolamento: 
a) le dizioni "dipendenti P.T." e "personale P.T." indicano tutto  il
personale  dipendente  dall'Amministrazione  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni, escluso quello di cui al successivo punto b); 
b) le dizioni "dipendenti U.L.A." e "personale U.L.A." indicano tutto
il personale degli uffici locali di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417; 
c)  le  dizioni  "dipendenti  telefonici"  e  "personale  telefonico"
indicano il personale dipendente dall'Azienda di Stato per i  servizi
telefonici; 
d) la dizione "categoria e/o/  categorie"  deve  intendersi  riferita
alle qualifiche funzionali comprese nella categoria o nelle categorie
stesse, secondo quanto previsto dall'art.  3  della  legge  3  aprile
1979, n. 101, cosi'  come  modificato  dall'art.  3  della  legge  22
dicembre 1981, n. 797, e  dai  decreti  ministeriali  di  attuazione,
nonche' dall'art. 54 del decreto del Presidente della  Repubblica  18
maggio 1987, n. 269. 
 
          AVVERTENZA
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art.  10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti
          Note alle premesse
            -   Il   R.D.L.  n.  520/1925  detta  disposizioni  circa
          l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.
            -  La  legge  n.  119/1958 detta disposizioni particolari
          sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriera del
          personale dipendente  dell'Amministrazione  delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per i
          servizi telefonici.
            - La legge n. 1406/1961 integra e modifica  la  legge  n.
          119/1958
            -  La  legge  n.  81/1963  modifica  ed  integra la legge
          119/1958 per la parte riguardante l'Azienda di Stato per  i
          servizi telefonici.
            Il  D.P.R. n. 1417/1967 aggiornato con le leggi 27 luglio
          1967, n. 652, e 12 marzo 1968, n.  259,  approva  il  testo
          unico  della  legge  sull'ordinamento degli uffici locali e
          delle  agenzie  postali  e  telegrafiche  e   sullo   stato
          giuridico e trattamento economico del relativo personale.
            -   La  legge  n.  249/1968  delega  il  Governo  per  il
          riordinamento  dell'Amministrazione  dello  Stato,  per  il
          decentramento  delle  funzioni  e  per  il  riassetto delle
          carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.
            -  La  legge  n.  325/1968  detta   le   norme   relative
          all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni.
            -  La  legge  n. 775/1970 modifica ed integra la legge n.
          249/1968 riguardante la delega per il  riordinamento  della
          pubblica amministrazione.
            -   La  legge  n.  370/1974  reca  norme  in  materia  di
          attribuzioni  e  di  trattamento  economico  del  personale
          postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento
          delle pensioni INPS.
            -  Il  D.P.R.  n.  721/1977  modificato  ed integrato dal
          decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n.
          41, detta disposizioni per  l'elezione  dei  rappresentanti
          del  personale  in  seno  ai consigli di amministrazione ed
          organi similari,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  28
          ottobre 1970, n. 775.
            -  La  legge  n.  101/1979  reca:  "Nuovo ordinamento del
          personale delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero  delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni  e  relativo trattamento
          economico".
            - La legge n. 797/1981 reca: "Copertura  finanziaria  del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  attuazione
          dell'accordo  per  il  periodo  maggio  1979-dicembre  1981
          relativo  ai  dipendenti  postelegrafonici  e  disposizioni
          riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del  personale
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  Ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  devono  essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  corte  dei  Conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1.
            -  Il D.P.R. 1417/1967 approva il testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  uffici  locali  e  delle   agenzie
          postali   e   telegrafiche   e   sullo  stato  giuridico  e
          trattamento economico del relativo personale.
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 797/1981
          e dell'art.  54 del D.P.R. n. 269/1987.
            "Art. 3 legge n. 797/1981 (Declaratorie di categorie).  -
          Con   effetto  dal  1   gennaio  1982  le  declaratorie  di
          categorie, di cui all'art. 3 della legge 3 aprile 1979,  n.
          101, sono modificate come segue:
            Categoria I: Attivita' semplici.
            Attivita'  elementari, manuali e non, per il cui servizio
          non si richiede alcuna specifica preparazione.
            Categoria   II:   Attivita'   semplici   con   conoscenze
          elementari.
            Attivita'  semplici,  manuali  e  non,  il  cui esercizio
          richiede preparazione e conoscenze elementari,  compresi  i
          servizi di anticamera e di semplice custodia.
            Categoria  III:  Attivita' tecnico-manuali con conoscenze
          non specialistiche.
            Attivita' tecnico-manuali che presuppongono tecniche  non
          specifiche   di  esecuzione  elementare  o,  se  di  natura
          amministrativa, l'esecuzione di operazioni  amministrative,
          tecniche  o  contabili  elementari.  Puo'  essere richiesta
          l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso
          semplice.
            Categoria IV: Attivita'  amministrative  o  tecniche  con
          conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
            Attivita'  amministrativo-contabili,  tecniche o tecnico-
          manuali   che    presuppongono    specifica    preparazione
          professionale  nel  ramo, con capacita' di utilizzazione di
          mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce-
          dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate  da
          margini valutativi nell'esecuzione.
            Categoria  V:  Attivita'  con conoscenze specialistiche e
          responsabilita' di gruppo.
            Attivita'   amministrative,    contabili    e    tecniche
          richiedenti  qualificata preparazione tecnico-professionale
          e  conoscenza  della  tecnologia  del  lavoro   o   perizia
          nell'esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno, nei
          limiti   delle   norme  regolamentari.  Possono  comportare
          responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico  di
          altri    lavoratori   a   minor   contenuto   professionale
          organizzati in gruppi formali o in  piccole  unita'  opera-
          tive.
            Categoria  VI:  Attivita'  con conoscenze professionali e
          responsabilita' di unita' operative.
            Attivita'    amministrativo-contabili     o     tecniche,
          nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure
          o  prassi  generali,  richiedenti  qualificata preparazione
          professionale  di  settore  e  apporto  di  competenze   ed
          esperienze  specifiche  nelle  operazioni  da eseguire, con
          autonomia  di  disimpegno,  su  apparati,  attrezzature   e
          impianti complessi.  Sono caratterizzate da responsabilita'
          di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore
          entita'  e  di  settori impianti o gruppi di piccole unita'
          operative  costituite  all'interno  di  uffici   complessi,
          nonche'  da  responsabilita' dei risultati conseguiti dalle
          unita' operative sottordinate.
            Puo' essere  prevista  altresi'  attivita'  di  ispezione
          contabile,      nonche'      qualificata     collaborazione
          amministrativo-contabile o tecnica nell'attivita' di  studi
          e  ricerca,  di  progettazione,  di collaudo e di controllo
          ispettivo.
            Categoria VII: Attivita' con  preparazione  professionale
          ed eventuale responsabilita' di unita' organiche.
            Attivita'    amministrativo-contabili    e   tecniche   ,
          richiedenti   preparazione   professionale   specializzata,
          comportante    ampi   margini   di   valutazione   per   il
          perseguimento dei risultati da conseguire, con facolta'  di
          iniziativa,  proposta  e decisione nell'ambito di direttive
          generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio
          e  ricerca,  nel  campo  amministrativo,  di  progettazione
          direzione  di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico
          implicante  qualificato   apporto   professionale,   nonche
          controllo  ispettivo,  qualificata  ispezione  contabile  e
          direzione di uffici e impianti costituenti unita' organiche
          di media entita' o grandi ripartizioni  interne  di  unita'
          organiche di rilevante entita'.
            La  preposizione  alle  unita'  organiche  o  alle grandi
          ripartizioni interne delle unita'  organiche  di  rilevante
          entita'  comporta la piena responsabilita' per le direttive
          o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
            Categoria VIII: Attivita'  con  elevata  specializzazione
          professionale ed eventuale responsabilita' di grandi unita'
          organiche.
            Attivita'  amministrative, tecniche o ispettive e di stu-
          dio e  ricerca,  analisi  e  progettazione,  direzione  dei
          lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione
          di  piani  e programmi, controllo e verifica dei risultati,
          richiedenti    preparazione     professionale     altamente
          specializzata   ed  autonoma  determinazione  dei  processi
          formativi e attuativi in  ordine  agli  indirizzi  ed  agli
          obbiettivi  da  conseguire, nonche' di direzione di uffici,
          servizi  e  impianti  costituenti   unita'   organiche   di
          rilevante  entita'  e  relativa  ispezione  contabile, o di
          funzioni  vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
          Vi   e'   connessa    responsabilita'    organizzativa    e
          responsabilta'  diretta  delle  direttive  impartite  e dei
          risultati conseguiti dalle unita' organiche sottordinate".
            "Art. 54 D.P.R. n. 269/1987 (Nona qualifica  funzionale).
          -   1.   Il  personale  appartenente  alla  nona  qualifica
          funzionale, istituita  dall'art.  2  del  decreto-legge  28
          gennaio  1986,  n.  9, convertito, con modificazioni, nella
          legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:
            a) sostituzione  del  dirigente  in  caso  di  assensa  o
          impedimento;
            b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del
          dirigente titolare;
            c)  collaborazione  diretta  all'attivita'  di  direzione
          espletata dal dirigente;
            d) direzioni di uffici, istituti o servizi di particolare
          rilevanza o di stabilimenti di  notevole  complessita'  non
          riservati a qualifiche dirigenziali;
            e)   prestazioni   per  elaborazione,  studio  e  ricerca
          altamente qualificate, richiedenti capacita'  professionali
          di  livello universitario nei campi amministrativo, tecnico
          o scentifico, convalidate  da  documentate  esperienze  nel
          settore,  ed  ove necessario, da abilitazione all'esercizio
          della  professione,  ovvero   da   specializzazione   post-
          universitarie;
            f)  attivita'  ispettive di particolare importanza, anche
          sulla  gestione  di  progetti-obiettivo  e   di   attivita'
          programmata,  in funzione del conseguimento dei risultati e
          verifica degli stessi".