IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto ministeriale 1  agosto 1990,  n.  255,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1990, recante la disciplina
della produzione e del commercio di sale  da  cucina  iodurato,  sale
iodato,  sale  iodurato  e  iodato, con il quale e' stato abrogato il
decreto ministeriale 7 gennaio  1977,  recante  la  disciplina  della
produzione e del commercio del sale da cucina iodurato;
  Ravvisata   l'esigenza   di   consentire  fino  ad  esaurimento  lo
smaltimento delle scorte dei sali  da  cucina  iodurati  conformi  al
decreto ministeriale 7 gennaio 1977;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 27 giugno 1991;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
706/AG.13.1/1565 del 9 agosto 1991);
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'art. 6 del decreto ministeriale 1  agosto 1990, n. 255,
e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art. 6- bis. - E' consentito fino ad esaurimento  e  comunque  non
oltre  il  31  dicembre 1991, lo smaltimento delle scorte dei sali da
cucina iodurati conformi al decreto ministeriale 7 gennaio 1977".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 26 settembre 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1991
  Registro n. 12 Sanita', foglio n. 152
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il D.M. 7 gennaio 1977 (Disciplina della produzione e
          del  commercio  del  sale  da  cucina  iodurato),  abrogato
          dall'art.  6  del  D.M.    n. 255/1990, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del  28  gennaio  1977,  Si
          trascrive il testo dei primi due articoli di detto decreto:
             "Art. 1. - E' consentita la produzione e l'immissione in
          commercio del sale da cucina (cloruro di sodio) addizionato
          di  ioduro di potassio in ragione di gr 2 per ogni quintale
          di sale.
             Art.  2.  -  La  vendita  del sale da cucina iodurato e'
          consentita su tutto il territorio nazionale.
             Su ogni confezione del prodotto devono  figurare,  oltre
          alle  indicazioni  prescritte  dall'art.  8  della legge 30
          aprile 1962, n.  283, modificata dalla  legge  26  febbraio
          1963,   n.   441,  anche  l'avvertenza,  in  caratteri  ben
          evidenti: 'sale iodurato' e l'indicazione della percentuale
          di ioduro di potassio aggiunto".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il D.M. 7 gennaio 1977 si  veda  nelle  note  alle
          premesse.