IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;
  Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato  nel  terzo
supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  n. 5 del 1  marzo 1983, con il quale le qualifiche
funzionali  ed  i  relativi  profili  professionali   del   personale
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati
ed  ascritti  a  categorie  secondo le declaratorie di cui all'art. 3
della  citata  legge  n.  797/1981  e  sono  stati  rideterminati   i
contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1989, pubblicato nel secondo
supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  n.  12  del  15 giugno 1990, con il quale e' stato
integrato il profilo professionale della qualifica di revisore capo;
  Visto il decreto interministeriale 13 marzo  1985,  pubblicato  nel
sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni  n.  14  del  15 luglio 1985, concernente la
riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  qualifiche   di   vice
dirigente  e  di  consigliere  dell'Azienda  di  Stato  per i servizi
telefonici,  in  applicazione  dell'art.  3  della  citata  legge  n.
797/1981;
  Visto  il decreto interministeriale 19 gennaio 1988, pubblicato nel
Bollettino   ufficiale   del   Ministero   delle   poste   e    delle
telecomunicazionin.   11   del   1    giugno   1988,  concernente  la
determinazione  delle  dotazioni  organiche  della   nona   qualifica
funzionale dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  Rilevata la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale
5  agosto  1982, allo scopo di classificare fra gli uffici di livello
direzionale  di  categoria  ottava  tutti   gli   uffici   telefonici
interurbani  dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi telefonici e di
adeguare conseguentemente i profili professionali delle qualifiche di
revisore capo e di revisore coordinatore;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;
  Sentito il consiglio di amministrazione;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
GM/60341/4161 DL/CR del 19 luglio 1991);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La descrizione degli uffici di livello direzionale di categoria
ottava dell'Azienda di Stato per i  servizi  telefonici,  di  cui  al
punto 1 dell'allegato A al decreto ministeriale 5 agosto 1982, citato
nelle premesse, e' modificata come segue:
   1) qualifica funzionale: vice dirigente amministrativo:
     a) segreterie delle direzioni centrali;
     b) uffici telefonici interurbani.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - La legge n. 101/1979 concerne il nuovo ordinamento del
          personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero delle
          poste e  delle  telecomunicazioni  e  relativo  trattamento
          economico.
             -   La   legge   n.   797/1981  riguarda,  fra  l'altro,
          l'organizzazione    e    l'ordinamento    del     personale
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si  riporta  un  estratto  dal  D.M.  5  agosto  1982,
          concernente  le qualifiche funzionali ed i relativi profili
          professionali del personale dell'Azienda  di  Stato  per  i
          servizi  telefonici,  pubblicato  nel  terzo supplemento al
          Bollettino ufficiale del  Ministero  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  n.  5 del 1  marzo 1983, come modificato
          dal presente decreto:
               "UFFICI DI LIVELLO DIREZIONALE DI CATEGORIA VIII
          1. - Qualifica funzionale: Vice dirigente amministrativo
              a) Segreterie delle direzioni centrali;
             b) Uffici telefonici interurbani.
          2.   -   Qualifica   funzionale:   Vice   dirigente   delle
          telecomunicazioni
              a)   Uffici  per  l'esercizio  e  la  manutenzione  nei
          seguenti centri di compartimento telefonico: Bari, Bologna,
          Cagliari, Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  Venezia-
          Mestre,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Pisa,  Pescara,  Roma,
          Torino, Verona".