IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1 marzo 1983, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1989, pubblicato nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 12 del 15 giugno 1990, con il quale e' stato integrato il profilo professionale della qualifica di revisore capo; Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1985, pubblicato nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14 del 15 luglio 1985, concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche di vice dirigente e di consigliere dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in applicazione dell'art. 3 della citata legge n. 797/1981; Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1988, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazionin. 11 del 1 giugno 1988, concernente la determinazione delle dotazioni organiche della nona qualifica funzionale dei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Rilevata la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 5 agosto 1982, allo scopo di classificare fra gli uffici di livello direzionale di categoria ottava tutti gli uffici telefonici interurbani dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e di adeguare conseguentemente i profili professionali delle qualifiche di revisore capo e di revisore coordinatore; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati; Sentito il consiglio di amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/60341/4161 DL/CR del 19 luglio 1991); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La descrizione degli uffici di livello direzionale di categoria ottava dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui al punto 1 dell'allegato A al decreto ministeriale 5 agosto 1982, citato nelle premesse, e' modificata come segue: 1) qualifica funzionale: vice dirigente amministrativo: a) segreterie delle direzioni centrali; b) uffici telefonici interurbani. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 101/1979 concerne il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico. - La legge n. 797/1981 riguarda, fra l'altro, l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si riporta un estratto dal D.M. 5 agosto 1982, concernente le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1 marzo 1983, come modificato dal presente decreto: "UFFICI DI LIVELLO DIREZIONALE DI CATEGORIA VIII 1. - Qualifica funzionale: Vice dirigente amministrativo a) Segreterie delle direzioni centrali; b) Uffici telefonici interurbani. 2. - Qualifica funzionale: Vice dirigente delle telecomunicazioni a) Uffici per l'esercizio e la manutenzione nei seguenti centri di compartimento telefonico: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Venezia- Mestre, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Pescara, Roma, Torino, Verona".