IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare, in favore delle province di Trieste e Gorizia e di taluni comuni della provincia di Udine, misure particolari in materia di contribuzioni e integrazioni salariali, nonche' di agevolazioni fiscali e tributarie, al fine di ovviare alle conseguenze della crisi politica ed istituzionale in cui versa la Repubblica jugoslava; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonche' nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresi' sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverra' in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992.