IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  relativo  alle
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro  la  facolta'  di
emettere   buoni   ordinari   del   Tesoro  secondo  le  norme  e  le
caratteristiche che per  i  medesimi  saranno  stabilite  con  propri
decreti,  anche  a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato e di autorizzare  il
rimborso anticipato degli stessi;
  Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato
con  regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, che agli articoli dal 63
all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge 31 dicembre 1991, n.  416,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1992 che fissa l'importo massimo di emissione dei  titoli
pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre 1986, n. 556, convertito in
legge 17 novembre  1986,  n.  759,  riguardante  l'assoggettamento  a
ritenuta  fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni
e dei titoli di cui all'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
   Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, che all'art. 7
prevede  l'istituzione, presso la Banca d'Italia, di un apposito albo
al quale possono chiedere di essere iscritte le societa' finanziarie,
ai fini della sola partecipazione all'asta  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro;
  Vista  la  legge  2  gennaio  1991, n. 1, riguardante la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Considerato  che  occorre  provvedere  a  stabilire le modalita' di
emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno finanziario 1992  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro  al  portatore  viene  fissata  con  decreti  ministeriali, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati  gli
importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di
collocamento,   le   modalita'   di   assegnazione   e   ogni   altra
caratteristica.
  Le emissioni dei buoni ordinari del  Tesoro  possono  avvenire  con
cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.