IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Ritenuto opportuno dare la  massima  diffusione  agli  importi  dei
limiti  di  reddito vigenti nell'anno 1992, stabiliti dalla legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi
civili, ciechi  civili,  sordomuti,  sia  per  la  concessione  della
pensione  di reversibilita' a favore delle categorie di cui al quarto
comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  subordinata
anch'essa  al  possesso di redditi non superiori al limite prescritto
per la concessione delle pensioni  ai  mutilati  ed  invalidi  civili
totali;
  Ritenuto,  altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari
gli importi delle pensioni, degli assegni, delle  indennita'  erogati
dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;
  Visti  gli  importi  dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'art.  14-septies  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-  legge 30
dicembre 1979, n. 643,  rivalutabili  annualmente  sulla  base  degli
indici  delle  retribuzioni  dei  lavoratori  dell'industria rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988,  n.  508,
in  base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con  le
modalita'  previste  dal  comma  2  dell'art. 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656;
  Visti l'art. 1  della  legge  11  ottobre  1990,  n.  289,  che  ha
istituito  in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza, nonche' l'art. 5 della medesima legge che ha  stabilito
l'aumento  del  45%  dell'indennita'  di accompagnamento per i minori
ciechi civili assoluti pluriminorati;
  Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica  dalla
quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici
mensili  del  costo  della  vita,  calcolati  per  la  determinazione
dell'indennita' di contingenza nel settore dell'industria e'  pari  a
7,87  e  che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni
minime contrattuali degli operai dell'industria e' risultata  pari  a
8,34;
  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro datato 26 novembre 1991
che determina in via previsionale le percentuali  di  variazione  per
gli  aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari
a 2,6 dal 1› maggio 1992 e 1,8 dal 1› novembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno 1992, i limiti di reddito per fruire  delle  provvidenze
economiche  previste  dalla  legge in favore dei minorati civili sono
determinate come segue:
   L. 17.374.490 annue per avere diritto alla pensione  spettante  ai
ciechi  civili  assoluti,  ai  ciechi civili parziali, ai mutilati ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
   L. 4.653.375 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante
ai  mutilati  ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di
frequenza spettante ai minori invalidi civili;
   L. 8.353.120 annue per avere diritto all'assegno a vita  spettante
ai ciechi civili decimisti.