IL MINISTRO DELL'INTERNO Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 1992, stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno erogati dal Ministero dell'interno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilita' a favore delle categorie di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali; Ritenuto, altresi', opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennita' erogati dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra; Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari; Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennita' di accompagnamento, di comunicazione nonche' della speciale indennita' sono adeguati con le modalita' previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; Visti l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennita' mensile di frequenza, nonche' l'art. 5 della medesima legge che ha stabilito l'aumento del 45% dell'indennita' di accompagnamento per i minori ciechi civili assoluti pluriminorati; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale si rileva che la variazione percentuale registrata degli indici mensili del costo della vita, calcolati per la determinazione dell'indennita' di contingenza nel settore dell'industria e' pari a 7,87 e che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria e' risultata pari a 8,34; Visto il decreto del Ministro del tesoro datato 26 novembre 1991 che determina in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni in misura pari a 2,6 dal 1 maggio 1992 e 1,8 dal 1 novembre 1992; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1992, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue: L. 17.374.490 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti; L. 4.653.375 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili; L. 8.353.120 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.