IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regolamento 3 giugno 1940,  n.  1357,  per  l'applicazione
della legge predetta;
  Visto  l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Considerato che parte del territorio del comune de L'Aquila e' gia'
stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi delle  leggi
sulla  tutela  del  paesaggio  con  i  seguenti decreti ministeriali:
decreto  ministeriale  7  luglio  1956,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  177  del  18  luglio  1956 (99 Cannelle-Porta Rivera);
decreto ministeriale  4  dicembre  1965,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  50  del  22  febbraio  1966  (S.  Apollonia);  decreto
ministeriale 20 dicembre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
84 del 5 aprile 1966 (via Zara); decreto ministeriale 8 gennaio 1966,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  85  del  6  aprile   1966
(Collemaggio   a   Valle);  decreto  ministeriale  27  gennaio  1966,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  85  del  6  aprile   1966
(Collemaggio-Porta  Bazzano);  decreto  ministeriale 29 gennaio 1966,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 6 aprile 1966 (tra muro
e ferrovia Madonna degli Angeli);  decreto  ministeriale  3  febbraio
1966,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 85 del 6 aprile 1966
(Roio Pineta); decreto ministeriale  16  settembre  1968,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 10 ottobre 1968 (Assergi-Camarda-
Paganica); decreto ministeriale 21 giugno 1985, pubblicato nel suppl.
alla   Gazzetta   Ufficiale   n.   179  del  31  luglio  1985  (fasce
pedemontane);
  Considerato che nell'adunanza del 30  aprile  1970  la  commissione
provinciale   per   le   bellezze   naturali  proponeva  l'inclusione
nell'elenco delle localita'  di  sottoporre  alla  tutela  paesistica
della  zona  delle colline, nelle immediate vicinanze della citta' de
L'Aquila e di alcuni tratti nei pressi delle stesse mura urbane;
  Considerato che con l'art. 1 della legge 8  agosto  1985,  n.  431,
sono  state  "ope legis" vincolate alcune categorie di beni ricadenti
nel comune de L'Aquila;
  Considerato  che  il  territorio  aquilano  costituisce  un  unicum
inscindibile  in  cui  si  fondono  e  si contemperano da un lato gli
aspetti  piu'  spontanei  e  naturali  del   paesaggio   appenninico,
dall'altro   le   opere   e   le  trasformazioni  indotte  dall'uomo,
sedimentate sul territorio sin da epoche  remote,  in  una  spontanea
concordanza  e  fusione  tra  l'espressione della natura e quella del
lavoro umano;
  Considerato che in tale ambito territoriale si possono  individuare
diversi  aspetti: i centri abitati di antica formazione, generalmente
costituiti  di  nuclei  compatti,   formalmente   coerenti   con   la
configurazione  orografica di contorno, dislocati secondo logiche di-
verse a seconda dei periodi e delle ragioni di fondazione.  Tra  essi
merita  una considerazione speciale il centro antico de L'Aquila, sia
per i suoi intrinseci valori  formali,  sia  per  la  caratteristica,
pittoresca  disposizione  a  cavaliere  tra  le due piane costituenti
nell'insieme la  conca  aquilana;  a  seconda  dei  punti  di  vista,
l'agglomerato  urbano  entra  in  rapporto con la corona territoriale
circostante privilegiando a volte l'ariosa,  rude  luminosita'  delle
cime    maggiori,    a    volte   l'amena   verdeggiante   rotondita'
dell'inseguirsi di valli e colline. Sempre, anche nei centri  minori,
e'  gradevole  il  contrasto  di  forme  e  colori  tra il costruito,
opacizzato dal tempo, ed il verde bruno grigio da cui esso emerge; le
aree pianeggianti ed i fondovalle, tradizionalmente caratterizzati da
attivita' agricole  intensive  e  quindi  ripartiti  in  innumerevoli
appezzamenti   cromaticamente  differenziati,  spartiti  dalle  linee
verdeggianti  delle  essenze  frangivento  e  dai  sinuosi   percorsi
alberati   dei   corsi   d'acqua,   elementi  naturali  questi  quasi
integralmente definiti dal lavoro e dalla volonta'  dell'uomo.  Altra
presenza  tradizionale  in  questo  ambiente  e' quella dei percorsi:
tratturi, grandi vie di comunicazione, strade locali o  interpoderali
vi  hanno  stabilizzato nel tempo i loro principali tracciati, sino a
configurarsi  nell'attuale  rete   stradale;   le   zone   collinari,
pedemontane e d'altopiano, che nel particolare contesto paesaggistico
assumono  il  ruolo  di tratto d'unione tra le zone piu' propriamente
montane, con catene quali il Gran Sasso, il Velino, e le zone vallive
ad alta antropizzazione. Tali fasce costituisono con  le  soprastanti
vette  e  le sottostanti piane, una inscindibile unita' paesaggistica
ben caratterizzata dalle emergenze montane che racchiudono  gli  ampi
spazi   collinari   e   vallivi,  modulando  in  maniera  formalmente
significativa   e   quantitativamente   progressiva   il    passaggio
dall'ambiente  prevalentemente  naturale  delle  alte  quote a quello
profondamente modificato dal  lavoro  dell'uomo  nella  valli  e  nei
centri  abitati.    Il  paesaggio a tratti si apre in ampie, profonde
prospettive,  dove  forme  e  colori  si  stemperano  nelle   brumose
lontananze brillando infine sul profilo dei monti, spesso luminosi di
neve.  Altrove  ripide  colline,  boschi e praterie chiudono un mondo
tutto serrato tra le varie tonalita' del verde e della roccia: colori
di contrasto restano il cielo e la citta', dietro l'angolo;
  Vista la nota n. 34999 del  20  settembre  1990  con  la  quale  la
Soprintendenza   ai  beni  ambientali,  architettonici,  artistici  e
storici de L'Aquila ha invitato la regione Abruzzo a  predisporre  ai
sensi  della  legge  n.  1497/1939 un provvedimento di estensione dei
vincoli  gia'  esistenti,  cosi'  da  tutelare  l'intero   territorio
comunale  de  L'Aquila,  denunciando  altresi'  come  in  tale comune
fossero in atto interventi edilizi pregiudizievoli per il paesaggio;
  Considerato  che  nessun  provvedimento  e'  stato  adottato  dalla
regione Abruzzo e constatata, pertanto, l'inerzia dell'ente locale;
  Vista la nota n. 39331 del 24 ottobre 1990 con la quale la suddetta
Soprintendenza  ha  formulato  ai  sensi della legge n. 1497/1939 una
proposta per sottoporre a  provvedimento  di  vincolo  le  parti  del
territorio comunale de L'Aquila non ancora assoggettate a tutela;
  Vista  la  documentazione  relativa  trasmessa dal medesimo ufficio
periferico con nota n. 41492 del 7 novembre 1990 e  con  la  nota  n.
003701 del 26 gennaio 1991;
  Viste le risultanze del sopralluogo effettuato da personale tecnico
di questo Ministero in data 26, 27, 28, 29 gennaio 1991;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per  i  beni
culturali  e  ambientali  nelle sedute dell'11 e 12 settembre 1991 in
ordine alla proposta di vincolo  formulata  dalla  Soprintendenza  ai
beni  ambientali,  architettonici,  artistici  e  storici de L'Aquila
nelle note suindicate;
  Considerato che l'ambito teritoriale del comune de  L'Aquila  cosi'
delimitato:  partendo  dal  km  10,200  della strada statale n. 80 in
localita'  il  Cermone  quota  fissa   882   sul   confine   comunale
L'Aquila-Pizzoli, si risale il confine comunale fino ad incrociare la
statale  n.  80  al  km 18,000 (a nord di Arischia); da qui' lungo la
strada statale n. 80 fino al km 15, da li' in  linea  retta  ragginge
quota 892 in localita' Lacci Lunghi (sud-est di Arischia), prende poi
la vicina isometrica 900 per scendere con questa fino a Colle Dritto,
da Colle Dritto verso Monte Pettino per arrivare poi, in linea retta,
in   localita'   Campitelli,   a  quota  952  sulla  provinciale  per
Collebrincioni.  Si  segue  poi  la  provinciale  fino  a   localita'
Chiesavecchia   (a   nord   di   Collebrincioni)  da  dove  si  segue
l'isometrica 1100 fino a localita' Collelungo, a nord-est del  centro
abitato  di  Aragno,  da  li'  lungo  la  mulattiera  che da suddetta
localita' porta al luogo denominato Lo Stretto (920) a sud di Aragno,
per prendere poi la vicina isometrica  990  per  seguirla  fino  alla
localita' Ara della Macchia; si misurano a partire da questo punto in
direzione  Camarda-Paganica 200 ml parallelamente alla strada statale
n. 17- bis fino a ricollegarsi a quota  662  al  km  10  circa  della
statale  della  funivia  del  Gran  Sasso  (n. 17- bis) tra Tempera e
Paganica.  Detto punto va collegato in linea retta  con  il  punto  a
quota  663 nel centro abitato di Paganica, indi si unisce detto punto
con  la  localita'  "Serbatoio"  a  nord  del  paese  e  si  prosegue
tracciando  una  linea  parallelamente alla strada statale n. 17- bis
alla distanza di ml 200 misurati dal  ciglio  stradale  destro  della
statale  che  da  Paganica conduce a Camarda e Assergi; si percorrono
quindi le localita' Stefanelli, Acqua  Santa,  Vicenne,  Coste  della
Chiusa  alla quota fissa 1042. Di qui' si segue l'isometrica 1000 che
congiunge detta localita' (nord-est di Camarda) a localita' La Chiusa
(est di Filetto), per scendere poi lungo la mulattiera che,  passante
per le localita' Ranieri e Schiozzetto, raggiunge il confine comunale
sul  Colle  Quarosa.  Segue  il  confine comunale con Barisciano, poi
lungo il limite comunale con Fossa fino alla quota 625,  localita'  I
Peschi,  di  qui'  si prosegue lungo l'isometrica di quota 625 fino a
giungere nei pressi della cava di pietra alla  quota  fissa  650,  di
qui'  si  va  per via retta fino alla quota fissa 637 limite comunale
con Ocre. Si segue il confine comunale con Ocre e Fossa fino a  quota
900, localita' Cordone; dal confine con Ocre si segue l'isometrica di
quota  900  fino  ad  incontrare la mulattiera che da Pianola conduce
alla solagna di Bagno, seguendo la mulattiera sino a  quota  800;  si
prosegue  la  suddetta  isometrica  quota  800  fino ad incontrare la
mulattiera che da Pianola va  alla  localita'  Coppi;  si  risale  la
mulattiera  fino a quota 900, si segue l'isometrica 900, in localita'
La Costa, si raggiunge la quota  fissa  880,  di  qui'  si  segue  la
mulattiera  che da Poggio di Roio conduce a Fonte Cerasitto fino alla
localita' Fosso Araito dove si incontra l'isometrica di quota 900, si
segue la stessa, si raggiunge la mulattiera che da Roio Piano va alla
crocetta di Valle Maggiore, si risale la mulattiera fino  al  confine
con   Lucoli.   Di   qui'  lungo  il  confine  comunale  con  Lucoli,
Tornimparte, Scoppito fino ad incrociare la curva isometrica 1000  in
localita' Portella (1003) a nord di Scoppito; segue l'isometrica 1000
contornando  i  centri  abitati  di  Menzano e Casaline, passa per la
localita' chiamata Conche e, fiancheggiando il confine con il  comune
di  Barete si ricongiunge con questo nei pressi dell'intersezione tra
i confini dei comuni di Barete, Cagnano Amiterno e L'Aquila. Segue il
confine comunale  con  Barete,  fino  a  quota  fissa  1098,  confine
comunale L'Aquila-Pizzoli-Barete, di qui' la linea retta congiungente
la  chiesa  di  S. Rocco sulla strada provinciale, poi segue la quota
isometrica 800 a monte della provinciale fino ad incrociare il limite
comunale  con  Pizzoli  in  localita'  Venarelle,  segue  il  confine
comunale  con  Pizzoli  fino  al  casale  Giorgio,  da dove prende la
carrareccia fino al bivio con le  due  chiese,  da  li'  riprende  la
strada statale del Gran Sasso d'Italia, fino alla quota 685 a nord di
S.  Vittorino, poi la retta che congiunge alla quota fissa 682 (curva
del Cermone) al confine comunale  con  Pizzoli,  punto  di  partenza,
possiede le valenze ambientali e paesaggistiche gia' evidenziate;
  Considerato  che  lo  sviluppo  urbanistico-edilizio  in  corso sta
alterando  in  maniera  profonda  e  diffusa  molti   dei   caratteri
paesaggistici   tradizionali  esistenti  rendendo  quindi  necessaria
l'adozione  di  provvedimenti   cautelari   atti   a   garantire   la
conservazione  di quei particolari aspetti che configurano le ragioni
di notevole interesse pubblico;
  Considerata pertanto la necessita'  di  sottoporre  ad  una  tutela
unitaria  un  ambito  paesistico  con  caratteri di omogeneita', solo
parzialmente vincolato;
                              Decreta:
  Ad  integrazione  dei  suindicati  decreti  ministeriali  le   aree
esistenti  nel  comune  de  L'Aquila, delimitate nella perimetrazione
sopradescritta, sono dichiarate di  notevole  interesse  pubblico  ai
sensi  della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sono pertanto sottoposte
a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
  La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,  artistici
e  storici  de  L'Aquila  provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta
Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 4  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497  e
dell'art.  12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n.
1357, all'albo del comune de L'Aquila e che altra copia con  relativa
planimetria  da  allegare venga depositata presso i competenti uffici
del suddetto comune.
   Roma, 11 dicembre 1991
                                               p. Il Ministro: ASTORI