IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7; Considerato che la citata legge n. 305/1989, concernente la programmazione triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente, prevede - tra l'altro - che tale programma venga approvato con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.); Visto, in particolare, l'art. 4 della stessa legge che prevede inoltre che per l'attuazione del predetto programma triennale il Ministero dell'ambiente promuova apposite intese programmatiche con le singole regioni e provincie autonome per l'impiego coordinato delle risorse e, in particolare, per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamenti a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese; Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1989-91 approvato con delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'8 settembre 1990; Vista l'ulteriore deliberazione del C.I.P.E. del 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 1991 concernente integrazioni e modifiche della citata deliberazione del 3 agosto 1991; Considerato che tra i programmi generali previsti dalla deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 vi e' quello finalizzato al disinquinamento atmosferico e acustico (in sigla DISIA) di cui al menzionato art. 7 della legge n. 305/1989; Considerato peraltro che come previsto nella stessa delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990 (sez. 1, punto 8) le risorse dell'art. 7 della legge n. 305/1989 sono destinate ad interventi da realizzarsi nelle aree metropolitane individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali; Considerato che le risorse afferenti il programma generale DISIA per gli anni 1989 (lire 40 miliardi) e 1990 (lire 90 miliardi) sono state ripartite quanto a lire 120,5 miliardi tra le varie regioni e quanto a lire 9,5 miliardi sono destinate agli interventi di competenza diretta al Ministero dell'ambiente, cosi' come particolarmente definito nella tabella 3/ A della delibera del C.I.P.E. del 3 agosto 1990; Vista l'intesa programmatica con la regione Veneto, firmata il 9 maggio 1991, con la quale sono stati individuati, ai sensi delle delibere C.I.P.E., gli interventi da realizzarsi nella Regione stessa in utilizzo delle risorse previste per la prima attuazione del programma triennale nel biennio 1989-90, ivi compresi gli interventi concernenti il programma generale DISIA; Considerato peraltro che gli interventi del programma generale DISIA individuati nell'intesa sopra citata, sono stati dichiarati idonei dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, cosi' come previsto dal ripetuto art. 7 della legge n. 305/89; Vista la relativa relazione finale della Commissione tecnico- scientifica trasmessa dal presidente al Ministro dell'ambiente con nota n. 6/Ris/91 del 4 dicembre 1991; Vista l'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le aree urbane, emanata il 20 novembre 1991 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 77 della Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1991, recante misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nell'area metropolitana di Venezia; Considerato che l'art. 4 della citata ordinanza, al fine di consentire il tempestivo avvio degli interventi per il risanamento atmosferico ed acustico previsti nel ripetuto programma generale DISIA ed inclusi nell'intesa programmatica stipulata con la regione Veneto, autorizza i soggetti titolari (comuni e provincie ai sensi della delibera C.I.P.E. 3 agosto 1990 sopra citata) a provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi nel programma DISIA; Considerata pertanto l'urgente necessita' di mettere a disposizione dei soggetti titolari degli interventi sopra indicati le relative risorse finanziarie, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi programmati assicurando nel contempo modalita' e tempi di attuazione che tengano conto delle indicazioni della Commissione tecnico scientifica; Ritenuto, pertanto, di dover procedere al trasferimento diretto delle risorse, afferenti al programma generale DISIA della regione Veneto, ai soggetti titolari degli interventi individuati dalla relativa intesa programmatica; Visto l'accordo intercorso tra il Ministero dell'ambiente e la regione Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, gli interventi previsti dall'intesa programmatica stipulata con la regione Veneto, relativi al programma generale DISIA, indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un imposto complessivo di lire 10.000 milioni e concernenti l'attuazione per gli anni 1989-90 del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.