IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, ed in particolare gli articoli 13 e 19; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Vista la legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93; Visto l'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sugli interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale; Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 1982, n. 84, contenente modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 sulla individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che recepisce l'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, per il triennio 1985-1987; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che recepisce le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989, concernente il personale del comparto Ministeri, e in particolare l'art. 5; Tenuto conto del parere n. 719 del Consiglio di Stato, sezione seconda, in data 28 luglio 1989; Tenuto presente, che la legge n. 168/1989 consente di apportare variazioni, entro il limite del 25%, alle dotazioni delle qualifiche previste, nel rispetto della dotazione organica complessiva di cinquecentocinquanta unita', e quindi nel limite massimo di centotrentasette unita'; Rilevata l'opportunita' di contemperare le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione, alla quale sono affidati, prevalentemente, compiti di studio, programmazione e coordinamento, con le aspettative del personale appartenente alle qualifiche funzionali avente titolo ad avanzare domanda di inquadramento, che peraltro ha acquisito, nel periodo di servizio presso il Ministero, una specifica professionalita' non facilmente ricostituibile in tempi brevi; Ritenuto di poter procedere, conseguentemente, alla individuazione dei profili professionali da attivare per dotare il Ministero delle professionalita' indispensabili per il conseguimento degli obiettivi istituzionali che gli sono stati assegnati, determinandone i relativi contingenti numerici; Decreta: Art. 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero di cui alla tabella B allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e' rideterminata come segue: terza qualifica funzionale n. 42 unita' quarta qualifica funzionale " 52 unita' quinta qualifica funzionale " 133 unita' sesta qualifica funzionale " 75 unita' settima qualifica funzionale " 138 unita' ottava qualifica funzionale " 60 unita' nona qualifica funzionale " 50 unita' __________ Totale. . . n. 550 unita'