IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcastinabile e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esecuzione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Visto il verbale del sopralluogo eseguito il 27 novembre 1991, dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente nel centro abitato di Scandriglia frazione di Ponticelli e nella localita' Fontanelle - S. Barbara; Vista la nota n. 4564 datata 2 dicembre 1991 del comune di Scandriglia con la quale, oltre a rappresentare un peggioramento del movimento franoso in atto, quantifica in L. 5.000.000.000 il costo presuntivo del risanamento, comprensivo di un primo intervento pari a L. 1.200.000.000 per l'eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione del piu' immediato pericolo incombente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Scandriglia la somma di L. 500.000.000.