IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone  interventi  urgenti  sul  territorio nazionale per rimuovere
incombenti pericoli per la pubblica incolumita'  dovuti  a  movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto  il  comma  4  del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, concernente la utilizzazione di  somme  assegnate  per  scopi
determinati  al  Fondo  per  la  protezione  civile e non interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  27  marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine
di affrontare l'emergenza di alcuni  dissesti  idrogeologici  che  si
appalesa  improcastinabile  e'  necessario  far  ricorso alla residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n.  987/FPC/ZA
del   20   maggio  1987  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esecuzione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  il verbale del sopralluogo eseguito il 27 novembre 1991, dal
Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
un diffuso  stato  di  pericolo  incombente  nel  centro  abitato  di
Scandriglia  frazione di Ponticelli e nella localita' Fontanelle - S.
Barbara;
  Vista la nota  n.  4564  datata  2  dicembre  1991  del  comune  di
Scandriglia  con la quale, oltre a rappresentare un peggioramento del
movimento franoso in atto, quantifica in L.  5.000.000.000  il  costo
presuntivo del risanamento, comprensivo di un primo intervento pari a
L.  1.200.000.000  per  l'eliminazione  del  piu'  immediato pericolo
incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di consentire, comunque, un primo immediato
intervento  teso  alla  eliminazione  del  piu'  immediato   pericolo
incombente;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Scandriglia la somma di L. 500.000.000.