IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989 che, per il conseguimento della finalita' della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione della gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, e della tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi, individua quali strumenti essenziali le attivita' conoscitive di supporto alle azioni di pianificazione, programmazione ed esecuzione degli interventi; Visto l'art. 2 della legge n. 183 del 1989 che reca, tra l'altro, la definizione di attivita' conoscitiva, stabilendo che la stessa si svolga "secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscono la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi .."; Visto il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonche' degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.85, in forza dei quali viene affidato al sistema dei servizi tecnici nazionali il compito di definire i predetti criteri, di svolgere l'attivita' conoscitiva e di provvedere, altresi', alla organizzazione, gestione e coordinamento di un sistema informativo unico e di una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, cui raccordare i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome; Visto l'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per le istituzioni e gli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alle regioni territorialmente interessate, ed ai competenti servizi tecnici nazionali; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, dell'attivita' conoscitiva delle autorita' di bacino e delle regioni, nonche' per la verifica ed il controllo dei relativi programmi; Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 183 del 1989 che prevede la formulazione di pareri, proposte ed osservazioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di materia di attivita' conoscitive, da parte del Comitato nazionale per la difesa del suolo; Visto l'art. 17, comma 1, della legge n. 183 del 1989 che definisce il piano di bacino quale strumento conoscitivo, oltre che tecnico e normativo, per la pianificazione e la programmazione delle azioni e delle norme d'uso per gli obiettivi della difesa del suolo; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei principi e degli atti di indirizzo e coordinamento di cui sopra; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1990, con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989; Considerato che, con parere espresso in data 13 dicembre 1990, il Comitato nazionale per la difesa del suolo ha ritenuto indispensabile, per poter avviare la realizzazione delle attivita' conoscitive, determinare i contenuti di tale attivita' con riferimento ai criteri, alle metodologie ed agli standards di adegumento e rilevamento, ai sistemi di codifica e di gestione delle informazioni omogenei su tutto il territorio nazionale; che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha ravvisato la necessita', "avvalendosi dell'apporto dei servizi tecnici nazionali, del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei competenti servizi del Ministero dell'ambiente" di provvedere a formulare progressive specifiche tecniche cui riferire l'intera attivita' conoscitiva per la redazione dei piani di bacino, anche al fine di evitare duplicazioni di attivita' ed assicurare al contempo piena coerenza della complessiva azione conoscitiva svolta dalle Autorita' di bacino e dalle regioni con le finalita' della legge n. 183 del 1989; che, nello stesso parere, il Comitato nazionale ha rilevato la necessita' di utilizzare le specifiche di standardizzazione in corso di predisposizione da parte della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Sistema informativo nazionale ambientale, gia' avviato dal Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991, con il quale e' stato approvato il quadro di ripartizione, tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989 ed all'art. 9 della legge n. 253 del 1990; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nelle sedute del 9 e 25 luglio 1991; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 1 agosto 1991; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni. Art. 1. Programmazione delle attivita' conoscitive 1. Le autorita' di bacino e le regioni predispongono un programma, con i contenuti indicati nell'art. 2, per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di supporto alla pianificazione di bacino. Tali attivita' costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo di base che concorre alla definizione del sistema informativo nazionale, previsto all'art. 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Il programma e' trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.