IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 183  del  1989  che,
per  il  conseguimento  della  finalita'  della difesa del suolo, del
risanamento  delle  acque,  della  fruizione   della   gestione   del
patrimonio  idrico  per  gli  usi  di  razionale sviluppo economico e
sociale, e della tutela degli aspetti ambientali  ad  essi  connessi,
individua  quali  strumenti  essenziali  le  attivita' conoscitive di
supporto alle azioni di pianificazione, programmazione ed  esecuzione
degli interventi;
  Visto  l'art.  2 della legge n. 183 del 1989 che reca, tra l'altro,
la definizione di attivita' conoscitiva, stabilendo che la stessa  si
svolga "secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione
e   consultazione,   nonche'   modalita'   di   coordinamento   e  di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore,
che garantiscono la possibilita' di omogenea elaborazione ed  analisi
..";
  Visto  il  combinato  disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9,
comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonche' degli articoli  6  e  7
del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.85, in
forza  dei  quali  viene  affidato  al  sistema  dei  servizi tecnici
nazionali il compito di definire  i  predetti  criteri,  di  svolgere
l'attivita'    conoscitiva    e   di   provvedere,   altresi',   alla
organizzazione, gestione e coordinamento di  un  sistema  informativo
unico   e   di   una   rete  nazionale  integrati  di  rilevamento  e
sorveglianza, cui raccordare i sistemi informativi regionali e quelli
delle province autonome;
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 che stabilisce
l'obbligo per le amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  nonche'  per  le  istituzioni  e  gli enti pubblici, anche
economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa  del
suolo,  di trasmetterli alle regioni territorialmente interessate, ed
ai competenti servizi tecnici nazionali;
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n.  183  del  1989
che  attribuisce  al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito
di individuare, con proprio decreto, su  proposta  del  Ministro  dei
lavori  pubblici,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i
metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra  l'altro,
dell'attivita' conoscitiva delle autorita' di bacino e delle regioni,
nonche' per la verifica ed il controllo dei relativi programmi;
  Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 183 del 1989 che prevede la
formulazione   di   pareri,   proposte   ed   osservazioni,  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di materia
di attivita' conoscitive, da parte  del  Comitato  nazionale  per  la
difesa del suolo;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge n. 183 del 1989 che definisce
il  piano  di bacino quale strumento conoscitivo, oltre che tecnico e
normativo, per la pianificazione e la programmazione delle  azioni  e
delle norme d'uso per gli obiettivi della difesa del suolo;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che
dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano dei principi e degli atti di indirizzo e coordinamento di
cui sopra;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
1990,  con  il  quale  e'  stato  approvato  l'atto  di  indirizzo  e
coordinamento ai fini dell'elaborazione degli schemi  previsionali  e
programmatici di cui all'art. 31 della legge n. 183 del 1989;
  Considerato  che,  con parere espresso in data 13 dicembre 1990, il
Comitato  nazionale   per   la   difesa   del   suolo   ha   ritenuto
indispensabile,  per  poter  avviare la realizzazione delle attivita'
conoscitive,  determinare  i  contenuti   di   tale   attivita'   con
riferimento  ai  criteri,  alle  metodologie  ed  agli  standards  di
adegumento e rilevamento, ai sistemi di codifica e di gestione  delle
informazioni omogenei su tutto il territorio nazionale;
   che,  nello  stesso  parere, il Comitato nazionale ha ravvisato la
necessita', "avvalendosi dell'apporto dei servizi tecnici  nazionali,
del  servizio  tecnico  centrale  del  Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dei competenti servizi  del  Ministero  dell'ambiente"  di
provvedere  a  formulare progressive specifiche tecniche cui riferire
l'intera attivita' conoscitiva per la redazione dei piani di  bacino,
anche  al  fine di evitare duplicazioni di attivita' ed assicurare al
contempo piena coerenza della complessiva azione  conoscitiva  svolta
dalle  Autorita'  di  bacino  e  dalle regioni con le finalita' della
legge n. 183 del 1989;
   che, nello stesso parere, il Comitato  nazionale  ha  rilevato  la
necessita'  di utilizzare le specifiche di standardizzazione in corso
di predisposizione  da  parte  della  pubblica  amministrazione,  con
particolare  riferimento al Sistema informativo nazionale ambientale,
gia' avviato dal Ministero dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1›  marzo  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 96 del 24
aprile  1991,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il   quadro   di
ripartizione,  tra  i  bacini  di rilievo nazionale, interregionale e
regionale, dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993  da  destinare
all'attuazione  degli  schemi  previsionali  e  programmatici  di cui
all'art. 31 della legge n. 183 del 1989 ed all'art. 9 della legge  n.
253 del 1990;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del
suolo nelle sedute del 9 e 25 luglio 1991;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella riunione del 1› agosto 1991;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
                              Decreta:
  E'  approvato  il  seguente  atto di indirizzo e coordinamento alle
regioni.
                               Art. 1.
             Programmazione delle attivita' conoscitive
  1. Le autorita' di bacino e le regioni predispongono un  programma,
con   i   contenuti   indicati  nell'art.  2,  per  lo  sviluppo,  il
coordinamento e la gestione delle basi conoscitive di  supporto  alla
pianificazione   di   bacino.   Tali  attivita'  costituiscono  parte
integrante  del  quadro  conoscitivo  di  base  che   concorre   alla
definizione  del  sistema informativo nazionale, previsto all'art. 2,
comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
  2. Il programma e' trasmesso al Comitato nazionale  per  la  difesa
del   suolo   entro   novanta   giorni  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.