IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Viste le ordinanze del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, in data 20 novembre 1991 e 20 dicembre 1991, recanti misure urgenti in materia di inquinamento; Vista, in particolare, l'ordinanza del Ministro dell'ambiente in data 28 dicembre 1991, la quale si riferisce alla progressiva messa a punto dei sistemi di rilevazione dell'inquinamento nelle citta' di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, fissando a tal fine il termine del 31 gennaio 1992; Visti i decreti in data 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', relativi ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria ed ai criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria; Ritenuta la necessita' che le regioni adottino con urgenza i piani di risanamento anche con misure particolari per la tutela della qualita' dell'aria nelle grandi aree urbane; Considerato che grandi comuni non dispongono ancora di una rete completa di rilevazione dell'inquinamento; Considerato che le somme necessarie per gli interventi sono state gia' trasferite ai comuni ed alle province e che le relative spese rivestono carattere di indifferibilita' ed urgenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, del Ministro dell'ambiente e del Ministro per i problemi delle aree urbane; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento. Art. 1. 1. Le regioni possono individuare, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, zone a rischio del territorio regionale, comprendenti i comuni destinatari delle ordinanze citate in premessa, nelle quali possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico. Per queste zone le regioni provvedono alla definizione delle autorita' competenti alla gestione delle situazioni di allerta.