IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto-legge  29  maggio  1989, n. 202, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 luglio 1989, n. 263, che all'art. 1,
comma  1,  ha  elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  al  comma  2  ha modificato la misura delle
aliquote  di  base stabilite dall'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n.
76;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  maggio  1991,  che  fissa  la
ripartizione  dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette ed il
successivo  decreto  ministeriale  28 novembre 1991 che ha integrato,
tra  l'altro, la tabella A, allegata al predetto decreto ministeriale
16 maggio 1991;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
nell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli  di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo piu'
richiesta  nel  corso  del  1991  e' stata quella di Lit. 110.000 per
chilogrammo  convenzionale  e che, pertanto, su tale classe di prezzo
di  sigarette  si  applica  l'aliquota  di  base del 56,28 per cento,
prevista  dall'art.  1, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 1989, n.
202;
  Considerato  che  per  le  altre  sigarette l'imposta di consumo si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art.  6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e'
pari  al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle  sigarette  della  classe  di prezzo piu' richiesta (importo di
base)  e  dell'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto percepito
sulle  medesime  sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  7  marzo  1985, n. 76, nella
allegata   tabella  A,  che  sostituisce  la  corrispondente  tabella
allegato A al decreto ministeriale 16 maggio 1991, come integrata dal
decreto ministeriale 28 novembre 1991, e' fissata, a decorrere dal 1›
gennaio 1992, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle
sigarette per chilogrammo convenzionale.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 3 gennaio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 395