IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  proprio  decreto  16  novembre  1983,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, concernente l'"Elenco
delle   attivita'   soggette,  nel  campo  dei  rischi  di  incidenti
rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o  interregionali  del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ai sensi dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577";
  Visto il proprio decreto 9 luglio 1988, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 169 del 20 luglio 1988, concernente
le modificazioni al decreto 16 novembre 1983 innanzi citato;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  17  maggio
1988,  n. 175, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501,
relativa ai rischi di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate
attivita'  industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del  1›
giugno 1988;
  Visto  il  decreto  20  maggio  1991  del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro della  sanita',  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991, concernente
"Modificazioni ed  integrazioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE
n.  88/610  che  modifica  la  direttiva  CEE n. 82/501 sui rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali";
  Ravvisata l'esigenza che l'elencazione delle attivita' a rischio di
incidenti rilevanti, soggette ai controlli  di  prevenzione  incendi,
contenuta  nei  precitati  decreti  ministeriali 16 novembre 1983 e 9
luglio 1988, sia resa conforme alla direttiva CEE  n.  88/610  ed  al
precitato decreto 20 maggio 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il testo dell'allegato II al decreto ministeriale 9 luglio 1988,
citato in premessa, e' sostituito dal testo contenuto nell'allegato A
al presente decreto.
  2. Nell'allegato IV al decreto ministeriale 16 novembre 1983 citato
in premessa, e' aggiunto il testo seguente:
  " e) Sostanze comburenti.
  Le  sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con
sostanze   infiammabili,   presentano   una    reazione    fortemente
esotermica".
  3.  Il  testo  di  cui alla lettera b) del punto 1) dell'art. 4 del
decreto ministeriale 16 novembre 1983 gia' citato, e' sostituito  dal
seguente:  "qualsiasi  altro  deposito  effettuato  nelle  condizioni
specificate nell'allegato II.".
  4. Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 16  novembre  1983
piu' volte citato, e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  del presente decreto si applicano alle attivita'
industriali definite nel precedente art. 4 qualora:
   1)  nelle attivita' industriali indicate alla lettera a) del n. 1)
dell'art. 4 (attivita' di processo), una o piu'  sostanze  pericolose
di   cui   all'allegato   III  intervengano  o  possano  notoriamente
intervenire nelle quantita' ivi specificate come:
    sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con  l'attivita'
industriale interessata;
    prodotti della fabbricazione;
    sottoprodotti;
    residui;
    prodotti di reazioni accidentali;
   2)  nelle attivita' industriali, indicate alla lettera b) del n. 1
dell'art. 4, siano immagazzinate una o piu'  sostanze  pericolose  di
cui all'allegato II nelle quantita' ivi specificate".