IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 16 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, concernente l'"Elenco delle attivita' soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577"; Visto il proprio decreto 9 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1988, concernente le modificazioni al decreto 16 novembre 1983 innanzi citato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 1 giugno 1988; Visto il decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991, concernente "Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della direttiva CEE n. 88/610 che modifica la direttiva CEE n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali"; Ravvisata l'esigenza che l'elencazione delle attivita' a rischio di incidenti rilevanti, soggette ai controlli di prevenzione incendi, contenuta nei precitati decreti ministeriali 16 novembre 1983 e 9 luglio 1988, sia resa conforme alla direttiva CEE n. 88/610 ed al precitato decreto 20 maggio 1991; Decreta: Art. 1. 1. Il testo dell'allegato II al decreto ministeriale 9 luglio 1988, citato in premessa, e' sostituito dal testo contenuto nell'allegato A al presente decreto. 2. Nell'allegato IV al decreto ministeriale 16 novembre 1983 citato in premessa, e' aggiunto il testo seguente: " e) Sostanze comburenti. Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica". 3. Il testo di cui alla lettera b) del punto 1) dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 novembre 1983 gia' citato, e' sostituito dal seguente: "qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II.". 4. Il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 novembre 1983 piu' volte citato, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attivita' industriali definite nel precedente art. 4 qualora: 1) nelle attivita' industriali indicate alla lettera a) del n. 1) dell'art. 4 (attivita' di processo), una o piu' sostanze pericolose di cui all'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire nelle quantita' ivi specificate come: sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attivita' industriale interessata; prodotti della fabbricazione; sottoprodotti; residui; prodotti di reazioni accidentali; 2) nelle attivita' industriali, indicate alla lettera b) del n. 1 dell'art. 4, siano immagazzinate una o piu' sostanze pericolose di cui all'allegato II nelle quantita' ivi specificate".