IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 1991,  n.  388,  recante  "Misure
urgenti  per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa
all'anno 1991";
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge, in
virtu' del quale le regioni e le province autonome  sono  autorizzate
ad  assumere mutui con gli istituti di credito all'uopo designati con
decreto del Ministro del tesoro;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
  Le operazioni di mutuo di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto-
legge  6  dicembre  1991,  n.  388,  possono  essere attivate con gli
istituti e le sezioni di credito speciale, nonche' con le aziende  di
credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti
in questione purche' gli stessi abbiano carattere di eccezionalita' -
nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine - e
siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI