IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990, con il quale e' stato concesso ai marittimi che avessero navigato per almeno dodici mesi su navi da traffico di bandiera estera, di richiedere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di eta' stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione; Considerato che tuttora persistono i motivi che hanno indotto ad emanare il suddetto decreto ministeriale ed, in modo particolare, una carenza di personale marittimo qualificato; Visto il telefax in data 18 dicembre 1991, con il quale le organizzazioni sindacali dei marittimi "FILT-CGIL", "FIT-CISL" e "UIL Trasporti" hanno richiesto il rinnovo dell'autorizzazione in questione per altri due anni; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di due anni e' consentita a coloro che abbiano compiuto nel quinquennio precedente la data della domanda, almeno dodici mesi di navigazione coperta da contributi previdenziali ed assicurativi su navi da traffico di bandiera estera, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, in deroga al limite di eta' di 25 anni stabilito dall'art. 119, primo comma, del codice della navigazione. Roma, 20 dicembre 1991 Il Ministro: FACCHIANO