A tutti i Ministeri
                                  Al  Consiglio  superiore dei lavori
                                  pubblici
                                  Alla Direzione generale dell'ANAS
                                  Alle   direzioni    generali    del
                                  Ministero
                                  Al Magistrato alle acque di Venezia
                                  Al Magistrato per il Po di Parma
                                  Ai  provveditorati  regionali  alle
                                  opere pubbliche
                                  All'Ispettorato    generale     per
                                  l'A.N.C. e per i contratti
                                     e, per conoscenza:
                                  A tutte le giunte regionali
                                  Alla provincia autonoma di Trento
                                  Alla provincia autonoma di Bolzano
                                  A tutte le giunte provinciali
                                  Agli  istituti autonomi per le case
                                  popolari
                                  All'A.N.C.I.     -     Associazione
                                  nazionale comuni d'Italia
 1.  Nel  supplemento  ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 1991 e' stato pubblicato il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica che emana il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
con  cui  si  da'  attuazione alla direttiva CEE n. 89/440 in tema di
procedure di aggiudicazione degli  appalti  di  lavori  pubblici.  Il
provvedimento,  che  entrera'  in vigore l'11 gennaio 1992, detta una
disciplina integralmente sostitutiva della legge 6  agosto  1977,  n.
584, che cessa pertanto di avere applicazione salvo che per le proce-
dure  per  le  quali  il  bando  di  gara sia gia' stato pubblicato o
l'offerta sia stata presentata anteriormente (art. 36).
  2. Cio' premesso,  e'  opportuno  sottolineare  le  piu'  rilevanti
novita' introdotte con il provvedimento normativo.
  In  primo  luogo  si  deve evidenziare che l'ambito di applicazione
riguarda i lavori di importo superiore a 5 milioni  di  ECU,  esclusa
l'IVA  (art.  1),  tenendo  presente  che  il  calcolo  va effettuato
prendendo in considerazione, oltre all'importo dei lavori, il  valore
stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e
messe    a    disposizione    dell'appaltatore   dall'amministrazione
aggiudicatrice (art. 5, comma 3).
  Sempre in  tema  di  individuazione  della  soglia  comunitaria  e'
opportuno ricordare le disposizioni antielusive previste dall'art. 5,
commi  1 e 2, relative alla suddivisione in lotti delle opere e degli
appalti.
  3. L'art. 3, riguardante in particolare  i  lavori  c.d.  di  genio
civile  specificatamente  indicati  nel  comma  2,  contiene  un dato
innovativo di speciale rilievo  in  quanto  si  prevede  l'estensione
dell'ambito  di  operativita' della direttiva anche agli enti diversi
da quelli qualificati pubblici nell'art. 2, quando l'esecuzione delle
opere  comporti  l'impiego  di  danaro  pubblico   sotto   forma   di
sovvenzione o di contribuzione nella misura superiore al 50%.
  4.  Si richiama l'attenzione sulle definizioni, contenute nell'art.
4, relative al contratto di appalto e  a  quello  di  concessione  di
costruzione e gestione.
  Sono  ora  accomunati  sotto  la stessa disciplina del contratto di
appalto le tre forme di affidamento corrispondenti  all'eseguire,  al
progettare  ed  eseguire  ed  al  fare  eseguire  con qualsiasi mezzo
un'opera,  con  la  conseguenza  che  viene  meno  la  figura   della
concessione di mera esecuzione.
  Sono  stati,  infatti,  seguiti  i  criteri distintivi previsti dal
legislatore  comunitario   stabilendosi   che   la   concessione   di
costruzione  e  gestione  ha  il  medesimo  oggetto  del contratto di
appalto ed e' caratterizzata dal fatto  che  la  controprestazione  a
favore  dell'impresa  o  dell'ente concessionario consiste unicamente
nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto  accompagnato
da un prezzo.
  Restano quindi non disciplinate dal decreto in esame le concessioni
cosiddette  di servizi o di committenza, che formeranno pero' oggetto
della proposta di direttiva CEE sui servizi.
  5.  In  ordine  alle  procedure  di  aggiudicazione,   merita   una
particolare  menzione  la nuova disciplina della trattativa privata -
equivalente  alla  procedura  negoziata  prevista   nella   direttiva
comunitaria   -   il   cui   esperimento  comporta  ora,  in  ipotesi
tassativamente stabilite, la preventiva pubblicazione di un bando  di
gara.
  Le ipotesi in cui e' richiesta la preventiva pubblicazione sono in-
dicate  nel  primo  comma  dell'art. 9, mentre il secondo comma dello
stesso articolo elenca i  casi  per  i  quali  non  e'  richiesta  la
preliminare pubblicazione di un bando.
  6.  Per  quanto attiene alle norme in tema di pubblicita', oltre ad
un generale ampliamento dei termini, va segnalato l'art. 12  che  in-
troduce  nel  sistema  nazionale  il  c.d. "avviso indicativo" con il
quale si attua l'obbligo di preinformazione circa le  caratteristiche
essenziali  degli  appalti  di  lavori  la  cui  esecuzione sia stata
approvata dall'amministrazione aggiudicatrice.
  Il modello previsto per la preinformazione impone la  comunicazione
di  una  serie  di dati (lotti in cui e' divisa l'opera, forcella dei
costi,  condizioni  di  finanziamento   e   revisione   prezzi)   che
presuppongono,  comunque,  l'esistenza di un progetto gia' approvato.
Si deve, quindi, escludere che l'obbligo di preinformazione  riguardi
le  proposte di progetto o i programmi che l'amministrazione riterra'
di attuare in futuro.
  7. Per quanto attiene alle associazioni temporanee di  imprese,  la
relativa  disciplina  e'  stata  adeguata alla legislazione antimafia
(art. 19 della legge 19 marzo  1990,  n.  55)  e  presenta  due  dati
innovativi:
    a)  il comma 5 dell'art. 23 prevede l'estensione alle imprese as-
sociate del beneficio dell'aumento del quinto rispetto all'importo di
iscrizione all'albo  nazionale  dei  costruttori,  finora  consentito
dall'art.  5,  comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, soltanto
per le imprese singole;
    b) il comma  6  dello  stesso  art.  23  modifica  la  disciplina
relativa   alle   imprese   "cooptate"   richiedendo   una  ulteriore
qualificazione,   oltre   all'iscrizione   all'albo   nazionale   dei
costruttori  ed  alle  altre  condizioni  gia' previste dall'art. 21,
comma  4,  della  legge  n.  584  del  1977, costituita dal fatto che
l'importo complessivo delle iscrizioni comunque posseduto sia  almeno
pari all'importo dei lavori che verranno affidati.
  8.  Nel titolo V, concernente le norme comuni di partecipazione, si
palesa di particolare rilievo l'innovazione introdotta dall'art.  27,
con  il  quale  viene  recepito  lo  strumento  della c.d. "forcella"
previsto nell'art. 22 della direttiva comunitaria.
  Con tale metodo, applicabile nelle procedure ristrette -  che,  nel
sistema   italiano,   corrispondono   alla   licitazione  privata  ed
all'appalto-concorso -  si  fissa  preventivamente  il  numero  delle
imprese  da  invitare  che  non  puo'  essere  inferiore a cinque ne'
superiore a ventuno.
  Il terzo comma dell'articolo in esame affronta il delicato  aspetto
dei  criteri  selettivi  per  la  compilazione  delle graduatorie dei
candidati da invitare.
  L'elaborazione dei criteri, che richiedono  un  approfondito  esame
tecnico   per   la   valutazione  delle  condizioni  di  capacita'  e
consistenza economico-finanziaria delle imprese, e' stata rimessa  ad
un  successivo  provvedimento,  da  emanarsi  dal Ministro dei lavori
pubblici entro  quattro  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo.
  Il  meccanismo della forcella potra' pertanto essere applicato solo
successivamente  all'emanazione  del  decreto  ministeriale  con  cui
saranno  determinati  i  criteri  di  selezione  dei  concorrenti  da
invitare.
  9.  Il  titolo  VI  disciplina,  in  primo  luogo,  i  criteri   di
aggiudicazione dei lavori (art. 29) che corrispondono sostanzialmente
a   quelli   tradizionali   del  prezzo  piu'  basso  e  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa  gia'  previsti  dall'art.  24  della
legge n. 584 del 1977.
  La  disposizione  contiene  pero' due importanti precisazioni, rese
opportune  dall'esperienza  applicativa,  che  hanno  lo   scopo   di
qualificare  meglio  le  offerte delle imprese partecipanti e rendere
piu' trasparente la selezione:
    a) la prima e' costituita dalla previsione, in ogni caso,  di  un
valore   prevalente  all'elemento  prezzo  nell'ipotesi  dell'offerta
economicamente piu'  vantaggiosa.  Invero  gli  elementi  concorrenti
(rendimento,   valore  tecnico,  costo  di  utilizzazione)  finiscono
talvolta per  consentire  valutazioni  fortemente  discrezionali  col
risultato di non giustificare pienamente i maggiori prezzi richiesti;
si  e'  quindi fissato al primo posto l'elemento prezzo, anche per la
serieta' del progetto, che diversamente non  presenterebbe  requisiti
sufficienti  di affidabilita', utilizzando gli altri criteri, secondo
un prefissato ordine decrescente di importanza - cosi' come richiesto
dalla direttiva - in via concorrente e correttiva, ma non sostitutiva
del prezzo;
    b) la seconda precisazione rappresenta un  richiamo  all'esigenza
di  evitare  offerte  affrettate o non adeguatamente ponderate; si e'
previsto  che  tutte  le  volte  che  l'amministrazione  fornisce  un
progetto  dettagliato,  venga  richiesta  ai  concorrenti l'offerta a
prezzi unitari, per l'esigenza di adeguare, al  massimo,  progetto  e
offerta;  fermo,  in  ogni  caso,  il criterio dell'aggiudicazione al
prezzo piu' basso. Il sistema, gia' previsto dall'art. 5 della  legge
2  febbraio  1973, n. 14, consente di ridurre il numero delle offerte
presentate, a vantaggio della loro piu' puntuale ponderazione.
  Si sottolinea, altresi', il  disposto  del  comma  5  dell'art.  29
contenente la disciplina dell'esclusione delle offerte che presentano
carattere   anormalmente   basso   rispetto   alla   prestazione,  in
conformita' alle previsioni dell'art. 29 della direttiva.
  E' confermata (comma 6) la deroga temporanea che consente, fino  al
31  dicembre 1992, in conformita' alle condizioni stabilite nell'art.
12, comma 1, lettera b), della legge n. 428 del 1990, il mantenimento
del criterio di esclusione automatica  delle  offerte  anomale,  gia'
previsto  dall'art.  2-  bis  del  decrto-legge  2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155.
Nel  meccanismo  di  esclusione  automatica  vengono pero' introdotti
opportuni adattamenti per renderlo compatibile con le  piu'  rigorose
condizioni  della direttiva:   in particolare si consente la facolta'
di escludere automaticamente le offerte anomale quando, per il numero
rilevante delle offerte (trenta e non  piu'  quindici),  il  rispetto
della    procedura    comunitaria   condurrebbe   a   gravi   ritardi
compromettendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'appalto.
  10.  Una  particolare  menzione  merita,  infine,  l'art.  34   del
provvedimento  in  esame  che  reca  una  disciplina innovativa delle
autorizzazioni in materia di subappalto e di cottimo, la cui  entrata
in  vigore e' stata differita al 1› gennaio 1993, in concomitanza con
la piena attuazione del mercato comune europeo.
  Fino alla  data  anzidetta,  pertanto,  continuera'  ad  applicarsi
integralmente  la disciplina attualmente vigente della legge 19 marzo
1990, n. 55, con le modificazioni introdotte dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203.
  Attesa   la   rilevanza   delle   questioni   trattate  si  ravvisa
l'opportunita'  della  loro  piu'  ampia   conoscenza   mediante   la
pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
                                                Il Ministro: PRANDINI