La sesta nota all'art. 3 della legge citata in epigrafe, riportata
a pag. 102, seconda colonna, del sopraindicato supplemento ordinario,
e' sostituita dalla seguente:
   " - Il testo dell'art. 15  del  D.P.R.  n.  643/1972  (Istituzione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come
sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2, e' il seguente:
   'Art.  15  (Aliquote).  -  L'imposta  si  applica per scaglioni di
incremento imponibili determinati con riferimento al valore  iniziale
del  bene  moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la
data di acquisto o di riferimento di  cui  all'art.  6  e  quella  di
alienazione  o  trasmissione,  ovvero  di  compimento del decennio, e
maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e  di  costruzione
moltiplicate  per  il  numero degli anni intercorrenti fra la data in
cui  le  spese  sono  state  sostenute  e  quella  di  alienazione  o
trasmissione  del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione
di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.
   L'imposta si applica con le  aliquote  stabilite  dai  comuni  nei
limiti seguenti:
     a)  sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;
     b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento  del  valore  di
riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;
     c)  sulla  parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;
     d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore  di
riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;
     e)  sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di
riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;
     f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di  riferimento
di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento'".