IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1990, registro n. 8 Bilancio-Trasporti, foglio n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1990 con il quale e' stato elevato l'importo dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324; Riconosciuta la necessita' di procedere, ai sensi dell'art. 8 della stessa legge n. 324, cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, alla revisione dei diritti per l'uso degli aeroporti; Considerato che, attraverso l'adeguamento delle tariffe aeroportuali, si rende necessario procedere al recupero dell'incremento generale dei costi e compensare le intervenute e prevedibili variazioni del potere di acquisto della moneta; Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, cosi' come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Art. 1. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.860 a L. 3.030 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 3.565 a L. 3.780 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 1.050 a L. 1.115 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.585 a L. 1.680 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.