IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n.  449,  ed, in particolare, l'art. 123, in base al
quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico
degli enti e delle imprese soggetti alle  disposizioni  del  medesimo
testo  unico,  che  sono  commisurati ai premi, escluse le tasse e le
imposte, debbono essere applicati sui  premi  incassati  depurati  di
un'aliquota  per  gli  oneri  di  gestione  determinata  con apposito
decreto;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle  assicurazioni,  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la lettera n. 198429 in data 16 dicembre  1991  dell'Istituto
per   la   vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo - ISVAP, relativa alla determinazione della  misura  degli
oneri di gestione per l'anno 1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 dicembre 1990, con il quale e'
stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai
premi incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio  1991  ai
fini  della  determinazione  dei  contributi  che  gravano  sui premi
stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio 1990 delle  imprese  di  assicurazione  non  risultano
apprezzabili   variazioni   dell'incidenza  percentuale  delle  spese
generali rispetto ai premi incassati ed ai relativi accessori;
  Ritenuta l'opportunita' di confermare l'aliquota gia' stabilita per
il 1991 per gli oneri di gestione per tutti i premi di assicurazione;
                              Decreta:
  I contributi e gli oneri di qualsiasi  natura  e  specie,  posti  a
carico  degli  enti  e  delle  imprese soggetti alle disposizioni del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle  assicurazioni  private,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le  tasse  e  le
imposte,  debbono  essere applicati, per l'esercizio 1992, su tutti i
premi incassati dalle  imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione
depurati  dell'aliquota  per  gli oneri di gestione pari al dieci per
cento dei predetti premi.
   Roma, 31 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: BODRATO