IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  194  del  17
maggio  1988,  recante  attuazione  delle  direttive CEE n. 77/99, n.
80/214, n. 80/215, n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321,  n.  85/327,  n.
85/328,   relative   ai   problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari di prodotti a base di carne  ai  sensi  dell'art.  15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 889 del 10
settembre 1982, recante attuazione  della  direttiva  comunitaria  n.
72/462   relativa   ai  problemi  sanitari  e  di  polizia  sanitaria
all'importazione di animali della specie bovina e suina  e  di  carni
fresche in provenienza dai Paesi terzi nonche' n. 77/96 relativa alla
ricerca  delle  trichine  all'importazione  da  Paesi  terzi di carni
fresche provenienti da animali domestici della specie suina;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  312  del  10
settembre  1991  recante  norme  di attuazione delle direttive CEE n.
83/90, n. 85/323, n. 85/325, n. 86/587, n. 88/288 relative a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;
  Vista la decisione della Commissione n. 91/449/CEE del luglio  1991
che  definisce  i  modelli  di certificati di polizia sanitaria per i
prodotti a base di carne importati dai Paesi terzi;
  Considerato che il servizio giuridico della Commissione CEE in piu'
sedute ha considerato tali materie prime  come  escluse  dal  settore
armonizzato dalla CEE;
  Visto  il parere ufficiale della Commissione approvato nella seduta
del comitato veterinario permanente del 5 novembre 1991;
  Ritenuto opportuno ai fini della tutela del  patrimonio  zootecnico
nazionale  adottare un provvedimento che disciplina l'importazione di
stomaci cotti in provenienza da Paesi comunitari e terzi;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. L'importazione in Italia  da  Argentina,  Brasile,  Paraguay  ed
Uruguay di stomaci cotti della specie bovina, ovicaprina ed equina e'
ammessa,   previa   autorizzazione   sanitaria,   su   domanda  degli
importatori interessati inoltrata  alla  Direzione  generale  servizi
veterinari,  alle  condizioni  stabilite  dai  successivi  articoli e
sempre che siano stati sottoposti ad un trattamento termico che porti
la temperatura a cuore del prodotto ad almeno 80 ›C per venti minuti.