IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 17 maggio 1988, recante attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 889 del 10 settembre 1982, recante attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi nonche' n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 10 settembre 1991 recante norme di attuazione delle direttive CEE n. 83/90, n. 85/323, n. 85/325, n. 86/587, n. 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Vista la decisione della Commissione n. 91/449/CEE del luglio 1991 che definisce i modelli di certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati dai Paesi terzi; Considerato che il servizio giuridico della Commissione CEE in piu' sedute ha considerato tali materie prime come escluse dal settore armonizzato dalla CEE; Visto il parere ufficiale della Commissione approvato nella seduta del comitato veterinario permanente del 5 novembre 1991; Ritenuto opportuno ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale adottare un provvedimento che disciplina l'importazione di stomaci cotti in provenienza da Paesi comunitari e terzi; Ordina: Art. 1. 1. L'importazione in Italia da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay di stomaci cotti della specie bovina, ovicaprina ed equina e' ammessa, previa autorizzazione sanitaria, su domanda degli importatori interessati inoltrata alla Direzione generale servizi veterinari, alle condizioni stabilite dai successivi articoli e sempre che siano stati sottoposti ad un trattamento termico che porti la temperatura a cuore del prodotto ad almeno 80 C per venti minuti.