IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 1987, n. 120, che dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli  per  la  pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della
legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo del 12  aprile  1991
nel  quale  il  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha accertato uno stato di diffuso pericolo  incombente
dovuto a slavine e caduta massi dal Monte Colovrat che interessano le
localita' di Drenchia superiore e inferiore, di Obenetto, di Paciuch,
nonche' strade comunali e provinciali;
  Vista la nota n. 2755 datata 2 dicembre 1991 del comune di Drenchia
con  la  quale  si  trasmette  un  progetto  generale  di risanamento
dell'area articolato su tre interventi per  un  preventivo  di  spesa
pari a lire 4.500.000.000;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata   la   necessita'   di  consentire,  comunque,  un  primo
intervento teso alla riduzione del piu' immediato pericolo incombente
per la pubblica e privata incolumita';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  consentire  la  rimozione del piu' immediato pericolo
incombente nel comune di Drenchia dovuto a slavine e caduta massi dal
Monte Colovrat per le localita' di Drenchia  superiore  e  inferiore,
Obenotto, Paciuch, strade comunali e provinciali e' assegnata a detto
comune la somma di L. 1.000.000.000.