IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la nota n. 269 in data 6 dicembre 1991 del  presidente  della
corte  di  appello  di  Roma,  con la quale si comunica che l'ufficio
notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non e'  stato  in
grado  di funzionare il giorno 22 ottobre 1991 a causa dello stato di
agitazione del personale dipendente;
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437,  concernente  la proroga dei termini di decadenza in conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                              Decreta:
  In conseguenza del mancato  funzionamento  dell'ufficio  notifiche,
esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma il giorno 22
ottobre 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso
il  detto  ufficio  o  a  mezzo del personale addettovi, scadenti nel
giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono  prorogati
di  quindici  giorni  a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 30 dicembre 1991
                                                Il Ministro: MARTELLI