IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che
demanda al Ministro della sanita' di rideterminare, anche in deroga a
precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in  riferimento
alle  patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal
pagamento  delle  quote  di  partecipazione  alla  spesa   sanitaria,
individuando  altresi'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  delle
patologie stesse;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 1›  febbraio  1991,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  7 febbraio 1991,
concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto
all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla  spesa
sanitaria;
  Visto  il  decreto  5  settembre  1991  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991, concernente l'integrazione al
predetto decreto ministeriale 1› febbraio 1991, sulla base del parere
espresso dal Consiglio superiore  di  sanita'  nella  seduta  del  20
giugno 1991;
  Considerato  che lo stesso consiglio ha fornito alcune precisazioni
sul parere espresso nella predetta seduta;
  Ritenuto di dover rettificare il citato decreto 5 settembre 1991 in
considerazione delle precisazioni fornite dal Consiglio superiore  di
sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  4  del  decreto ministeriale 1› febbraio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio  1991,  modificato  con
decreto  ministeriale  5  settembre  1991,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991, e' aggiunta la seguente voce:
   5) i riceventi di trapianti organo-parenchimali.