IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la propria delibera del 16 luglio 1986 che, ai fini di un piu' efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, introduce lo strumento della contrattazione programmata demandando al piano annuale di attuazione la disciplina delle forme e delle modalita' idonee a garantire tempestivita' e unitarieta' all'intervento; Vista la propria delibera del 24 marzo 1988 la quale impartisce direttive volte a disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata stabilite nel primo piano annuale di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilita' delle iniziative, comprese nel piano organico di intervento, alle agevolazioni che possono essere concesse in base alle valutazioni settoriali e territoriali degli interventi; Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990 con la quale sono state fissate procedure e metodologie per il cumulo delle agevolazioni; Visto il terzo piano annuale di attuazione approvato dal CIPE nella seduta del 29 marzo 1990; Considerato che in attuazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato al settore delle fibre sintetiche (Comunicazione CEE in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. C171 del 10 luglio 1985), con nota n. 7049 del 16 luglio 1991, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha dato comunicazione alla CEE della proposta presentata dalla SNIA BPD, riguardante nuove iniziative anche nel settore delle dette fibre da localizzare nelle aree meridionali, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni industriali previste dalla legge n. 64/1986; Vista la proposta di contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Gruppo SNIA BPD, trasmessa con nota del 15 novembre 1991, n. 8350/91, che contiene tra l'altro: l'impegno globale del gruppo industriale per la realizzazione dei singoli progetti che concorrono a definire il piano progettuale; rep. le procedure ed i tempi di intervento ivi compresi gli incentivi in relazione all'accelerata attuazione ed al coordinamento del piano progettuale; Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che riferisce anche sulla accertata mancanza di sovrapposizioni fra la presente proposta e l'accordo di programma a suo tempo stipulato con il Gruppo ENI in data 30 dicembre 1987; Delibera: 1. E' approvato il contratto di programma proposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il Gruppo SNIA BPD, con il quale il gruppo stesso si impegna a realizzare nel Mezzogiorno investimenti per un importo globale pari a 1.528,8 miliardi di lire, cosi' articolato: A) Investimenti tecnologici industriali . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.230,0 miliardi Scorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 31,9 " . B) Centro di ricerche . . . . . . . . . . . . " 62,0 " . C) Progetti di ricerca . . . . . . . . . . . " 161,9 " . D) Progetti di formazione e riqualificazione per addetti alle attivita' industriali . . . . . . . . . . " 43,0 " . __________________ Totale. . . L. 1.528,8 miliardi 2. Le singole tipologie di investimento sono riconosciute ammissibili alle seguenti agevolazioni: A) Quanto agli investimenti tecnologici industriali costituiti da diverse iniziative nelle aree di Pisticci (Matera), Ferrandina (Matera), Mesagne (Brindisi), Brindisi, Villacidro (Cagliari) e Termoli (Campobasso) comportanti investimenti complessivi pari a 1.261,9 miliardi di lire (inclusi 31,9 miliardi di scorte): a) contributo in conto capitale di cui all'art. 69, primo comma, del testo unico n. 218/78 secondo gli scaglioni di investimento determinati ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera e), della legge n. 64 del 1986, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto, ove ricorra, di cui all'art. 69, comma quarto, del testo unico n. 218/78; tale maggiorazione e' riconosciuta, comunque, agli interventi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. delle schede tecniche, in riferimento a quanto disposto con la delibera CIPI del 24 marzo 1988, in considerazione anche del particolare ruolo e peso che sono riconosciuti ai detti interventi nel contesto del programma proposto oggetto del contratto. La detta maggiorazione viene in ogni caso esclusa limitatamente alle spese di investimento relative all'impianto di clorosoda, di cui alla scheda tenica n. 2.2.6.; b) finanziamento a tasso agevolato nella misura prevista dall'art. 63 del testo unico n. 218/78 cosi' come modificato dall'art. 9, commi terzo, lettera e), 8 e 9 della legge n. 64/1986. B) Quanto agli investimenti relativi al centro di ricerca di Pisticci comportante spese per 62 miliardi di lire: a) contributo in conto capitale di cui all'art. 70 del testo unico n. 218/78, con l'attribuzione della maggiorazione del quinto, ove ricorra, di cui all'art. 12, comma 9, della legge n. 64/1986; b) finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/78 nella misura determinata ai sensi dell'art. 9, commi 3, lettera e), 8 e 9, della legge n. 64/1986. C) Quanto alla realizzazione dei progetti di ricerca comportanti spese pari a 161,9 miliardi di lire: contributo in conto capitale nella misura dell'80%, come previsto dall'art. 12, comma 13, della legge n. 64/1986. D) Quanto alla realizzazione dei progetti di formazione e qualificazione di personale collegati agli investimenti tecnologici industriali comportanti spese pari a 43 miliardi di lire: contributo in conto capitale, nella misura variabile tra il 70 e il 90% dei costi, in riferimento a personale gia' in forza ovvero neoassunto. 3. I provvedimenti di concessione delle agevolazioni e il conseguente avvio degli impegni di spesa del gruppo SNIA BPD previsti in attuazione delle iniziative contenute nella proposta di contratto, dovranno essere assunti, ove ricorrano le condizioni di legge, non oltre il 31 dicembre 1993. 4. L'onere complessivo delle agevolazioni finanziarie, a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per l'attuazione del contratto, e' valutato in 740 miliardi di lire. A fronte di tale onere potranno essere utilizzati, negli anni 1991 e 1992, eventuali residui sulla voce "agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo"; in ogni caso, l'onere complessivo sara' riconsiderato nel quadro delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili con le future disposizioni legislative. Nel contratto di programma dovra' essere inserita un'apposita clausola in forza della quale gli impegni finanziari del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno risultino subordinati all'emanazione del provvedimento di rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 5. Eventuali variazioni degli oneri a carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno eccedenti il limite del 10% dell'importo globale sopra indicato dovranno essere autorizzate dal CIPI, cosi' come dovra' essere autorizzata dal CIPI ogni altra variazione che comporti modifiche sostanziali del piano progettuale. 6. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede alla stipula ed all'attuazione del contratto di programma, nelle forme opportune, secondo le procedure indicate nel medesimo, avendo cura che non vengano superati i massimali di intervento stabiliti dalla normativa CEE. 7. Le erogazioni delle agevolazioni, di cui alla presente delibera, sono subordinate alla procedura di accertamento di compatibilita' con la disciplina degli aiuti di Stato prevista dal trattato CEE. Roma, 4 dicembre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO