AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298". Il D.L. n. 298/1991, di contenuto pressoche' analogo, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991). Art. 1. 1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di attuare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401 (a), e' autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto. ----- (a) Il D.L. n. 320/1987 reca: "Interventi in materia di riforma del processo penale".