AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,
comma 3, del medesimo testo unico, al  solo  fine  di  facilitare  la
lettura  sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di  quelle
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13  settembre  1991,  n.
298".  Il  D.L.  n. 298/1991, di contenuto pressoche' analogo, non e'
stato convertito in legge per decorrenza dei  termini  costituzionali
(il  relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991).
                               Art. 1.
  1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per  le  aumentate
esigenze  dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale
e nel settore civile, e al fine di attuare  gli  interventi  previsti
dal   decreto-legge   31   luglio   1987,  n.  320,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401 (a), e' autorizzata
l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni,  da  ripartire
secondo le disposizioni del presente decreto.
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             (a)  Il D.L. n. 320/1987 reca: "Interventi in materia di
          riforma del processo penale".