IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati, tenuti per l'anno 1992 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate; Ritenuto che e' quindi necessario fissare con il presente decreto i criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva ai sensi del citato art. 100; Decreta: Sono approvati i seguenti criteri ai fini dell'applicazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269. CRITERI Art. 1. La dispensa dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a: tutelare l'integrita' socio-economica del nucleo familiare; permettere la continuazione di attivita' svolte da imprese familiari; escludere dalla prestazione del servizio militare di leva gli arruolati che risultino eccedenti al fabbisogno quantitativo e qualitativo delle Forze armate perche' in possesso di minore indice di idoneita' somatico-funzionale e/o psico-attitudinale.