IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, e' integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo stesso e' comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/89; Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89 il quale prevede che il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali; Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune per l'anno 1990 - determinato ai sensi del precedente comma 2 in lire 6.000 miliardi - viene ripartito ed erogato quanto a lire 5.000 miliardi, con le modalita' ed i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e quanto a lire 1.000 miliardi con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tenuto conto che a seguito della sentenza n. 382 del 12-31 luglio 1990 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto decreto-legge n. 415/89 nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da fissare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non si e' reso finora possibile procedere ne' alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi ne', conseguentemente, all'emanazione del relativo decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi; Visti i decreti ministeriali n. 106312 del 25 gennaio 1991, n. 125295 del 5 aprile 1991, n. 150082 del 1 luglio 1991 e n. 175737 del 9 ottobre 1991, registati alla Corte dei conti, con i quali in attesa dell'emanazione del predetto decreto ministeriale di ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi, sui cui parametrare il fondo comune per il corrente anno 1991 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/91, e' stato provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di L. 4.468.000.000.000 quale acconti delle trimestralita' per l'anno 1991, pari alle analoghe trimestralita' provvisorie arrotondate gia' assegnate per l'anno 1990; Considerato che pertanto si rende necessario assumere l'impegno dell'importo complessivo di lire 1.300.228.018.000 pari alle somme da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale residuo importo di fondo comune per l'anno 1991 risultante dalla differenza tra l'importo di L. 5.768.228.018.000, quale fondo fissato dall'art. 10, comma 2, della citata legge n. 407/90 - al netto della quota del Fondo nazionale trasporti pari a L. 531.771.982.000 - e la somma di L. 4.468.000.000.000 pari agli importi gia' complessivamente erogati in acconto nel corso dell'anno 1991; Considerata altresi' l'opportunita' di provvedere, per intanto, alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di lire 1.100.000.000.000 quale ulteriore acconto - salvo conguagli - del fondo comune regionale per l'anno 1991 in proporzione delle quote assegnate alle regioni medesime per l'anno 1989 (con decreto ministeriale n. 175318 del 31 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1989) ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, atteso che costituisce l'ultima ripartizione definitiva del fondo comune regionale, da prendere anche a base per la ripartizione del fondo dell'anno 1990; Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa; Decreta: Art. 1. E' assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 1.300.228.018.000 a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale residua quota di fondo comune regionale 1991 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 407/90.