IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto l'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,  il
quale  stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai sensi
dell'art. 8 della citata legge n. 281/70, e'  integrato  dell'importo
occorrente  per  assicurare  una  consistenza del fondo stesso pari a
lire 6.300 miliardi per l'anno 1991 e che lo  stesso  e'  comprensivo
delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1› febbraio 1989,
n.  40, e viene ripartito ed erogato con le modalita' ed i criteri di
cui al comma 3 del medesimo art. 1 della citata legge n. 40/89;
  Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 40/89  il  quale
prevede  che  il  fondo  viene ripartito con decreto del Ministro del
tesoro in proporzione delle quote attribuite a  ciascuna  regione  al
medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle
somme  a  carico  delle  regioni  ai sensi dell'art. 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali;
  Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.
415,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.
38 il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune  per  l'anno
1990  -  determinato  ai  sensi  del precedente comma 2 in lire 6.000
miliardi - viene ripartito ed erogato quanto a lire  5.000  miliardi,
con  le  modalita'  ed  i criteri di cui al comma 3 dell'art. 1 della
legge 1› febbraio 1989, n. 40, e quanto a lire 1.000 miliardi  con  i
criteri  che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del
Consiglio dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
  Tenuto conto che a seguito della sentenza n. 382 del  12-31  luglio
1990  della  Corte  costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 3, del predetto  decreto-legge  n.
415/89  nella  parte  in cui prevede che il residuo importo del fondo
comune 1990 viene ripartito ed erogato con i criteri da  fissare  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, non si e' reso
finora possibile procedere ne'  alla  ripartizione  in  favore  delle
regioni  a statuto ordinario dell'importo di lire 1.000 miliardi ne',
conseguentemente, all'emanazione del relativo decreto ministeriale di
ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000 miliardi;
  Visti i decreti ministeriali n. 106312  del  25  gennaio  1991,  n.
125295  del  5  aprile 1991, n. 150082 del 1› luglio 1991 e n. 175737
del 9 ottobre 1991, registati alla Corte dei conti, con  i  quali  in
attesa   dell'emanazione   del   predetto   decreto  ministeriale  di
ripartizione dell'intero fondo 1990 pari a lire 6.000  miliardi,  sui
cui  parametrare  il  fondo comune per il corrente anno 1991 ai sensi
dell'art. 10, comma  2,  della  citata  legge  n.  407/91,  e'  stato
provveduto  ad  assegnare  e  corrispondere in favore delle regioni a
statuto ordinario l'importo  complessivo  di  L.    4.468.000.000.000
quale  acconti  delle  trimestralita'  per  l'anno  1991,  pari  alle
analoghe trimestralita' provvisorie arrotondate  gia'  assegnate  per
l'anno 1990;
  Considerato  che  pertanto  si  rende necessario assumere l'impegno
dell'importo complessivo di lire 1.300.228.018.000 pari alle somme da
assegnare alle regioni a statuto ordinario quale residuo  importo  di
fondo   comune  per  l'anno  1991  risultante  dalla  differenza  tra
l'importo di L. 5.768.228.018.000, quale fondo fissato dall'art.  10,
comma  2,  della  citata  legge  n. 407/90 - al netto della quota del
Fondo nazionale trasporti pari a L. 531.771.982.000 - e la  somma  di
L.  4.468.000.000.000 pari agli importi gia' complessivamente erogati
in acconto nel corso dell'anno 1991;
  Considerata altresi' l'opportunita'  di  provvedere,  per  intanto,
alla   erogazione   in  favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario
dell'importo complessivo di lire  1.100.000.000.000  quale  ulteriore
acconto  -  salvo  conguagli  - del fondo comune regionale per l'anno
1991 in proporzione delle quote assegnate alle regioni  medesime  per
l'anno  1989 (con decreto ministeriale n. 175318 del 31 ottobre 1989,
registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 22 dicembre 1989) ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  della
legge  1›  febbraio  1989,  n.    40, atteso che costituisce l'ultima
ripartizione definitiva del fondo comune regionale, da prendere anche
a base per la ripartizione del fondo dell'anno 1990;
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991  che  presenta  la  necessaria
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   assunto   l'impegno,  per  i  motivi  di  cui  alle  premesse,
dell'importo complessivo di L. 1.300.228.018.000 a  carico  del  cap.
5926  iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991 da assegnare alle regioni a statuto ordinario
quale residua quota di fondo comune regionale 1991 ai sensi dell'art.
10, comma 2, della legge n. 407/90.