IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 28-duodecies alla direttiva del Consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che da' facolta' agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori; Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori; Visto l'art. 52 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che recepisce le disposizioni comunitarie; Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione; Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti; Considerato che occorre provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. Le cessioni di beni a viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, costituiscono operazioni non imponibili all'imposta sul valore aggiunto fino al 30 giugno 1999, nei limiti di valore e di quantita' di cui al successivo art. 3. La disposizione di cui al comma precedente e' applicabile anche alle cessioni di beni a viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario.