AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. TALI MODIFICHE SONO RIPORTATE SUL TERMINALE TRA I SEGNI (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonche' nei comuni della provincia di Udine (( compresi nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 )) (a) , per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresi' sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverra' in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992. (( 1-bis. Possono altresi' essere regolarizzati in un numero )) (( massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed )) (( altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi )) (( previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel )) (( periodo compreso tra il 1 agosto 1991 e la data di entrata in )) (( vigore del presente decreto. )) ______________ (a) La legge n. 129/1985 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982". Si trascrive il testo dell'allegato A all'accordo annesso alla legge, limitatamente ai comuni della provincia di Udine: "Comuni della provincia di Udine: 1. Attimis 2. Chiopris Viscone 3. Chiusaforte 4. Cividale del Friuli 5. Corno di Rosazzo 6. Drenchia 7. Faedis 8. Grimacco 9. Lusevera 10. Malborghetto Valbruna 11. Manzano 12. Moimacco 13. Nimis 14. Premariacco 15. Prepotto 16. Pulfero 17. Resia 18. Savogna 19. S. Giovanni al Natisone 20. S. Leonardo 21. S. Pietro al Natisone 22. Stregna 23. Taipana 24. Tarvisio 25. Torreano".