Con decreto ministeriale 27 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' sotto specificate, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna societa' indicati: 1) S.r.l. Maglificio Florentine Flowers, con sede in Lucca e stabilimento di Lucca: periodo: dal 9 agosto 1991 all'8 novembre 1991 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989; primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dall'8 novembre 1988; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 2) S.p.a. Industria chimica del legno, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Fornoli-Bagni di Lucca (Lucca): periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 10 settembre 1990; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Fiat Componenti e impianti per l'energia e industria - C.I.E.I., con sede in Milano e stabilimenti di Crescenzago e S. Giorgio su Legnano (Milano): periodo: dal 3 giugno 1991 al 1 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 3 dicembre 1990; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Fiat Geotech, con sede in Milano e stabilimenti di Jesi, Breganze, Tresigallo, Lecce, Stupinigi, Modena - S. Matteo, Cento, unita' amministrativamente collegate: periodo: dal 1 luglio 1991 al 29 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. Picchiotti, in liquidazione, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Viareggio (Lucca): periodo: dal 26 novembre 1990 al 28 febbraio 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991; primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 maggio 1989; pagamento diretto: si. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11805/10. 6) S.p.a. Sacci, con sede in Roma e stabilimento di Corsalone di Bibbiena (Arezzo): periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991; primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 4 febbraio 1991; pagamento diretto: si. 7) S.p.a. Fiat Hitachi Excavators, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Imola (Bologna), Mordano (Bologna) e Portomaggiore (Ferrara): periodo: dal 1 gennaio 1991 al 1 luglio 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991; prima concessione: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: si. 8) S.p.a. Fiat Hitachi Excavators, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Imola (Bologna), Mordano (Bologna) e Portomaggiore (Ferrara): periodo: dal 2 luglio 1991 al 29 dicembre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991; prima concessione: dal 1 gennaio 1991; pagamento diretto: si. 9) S.r.l. Rockwell C.V.C., con sede in Cameri (Novara) e stabilimento di Cameri (Novara): periodo: dal 15 arile 1991 al 13 ottobre 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991; prima concessione: dal 15 aprile 1991; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 27 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' sotto specificate, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna societa' indicati: 1) S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, dal 19 novembre 1990 Fiat ferroviaria, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma): periodo: dal 19 agosto 1990 al 31 dicembre 1990; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990; primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990; pagamento diretto: si. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 maggio 1991, n. 11598. 2) S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, dal 19 novembre 1990 Fiat ferroviaria, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma): periodo: dal 1 gennaio 1991 al 1 giungo 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990; primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro, dal 19 novembre 1990 Fiat ferroviaria, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma): periodo: dal 2 giugno 1991 al 18 agosto 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990; primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Sem, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo): periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. Beta, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo): periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991; primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 10 gennaio 1992, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, cosi' elencati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del citato provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 e per la durata dell'intera sospensione come disciplinata dall'art. 8 del decreto- legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dell'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 1990, n. 58.