IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
       PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
  Vista la legge 16 marzo 1956, n. 371, concernente  l'adesione  agli
accordi  internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi
a Ginevra il 16 dicembre 1959 e loro esecuzione;
  Vista la legge 21 maggio 1955, n.  463,  concernente  provvedimenti
per la costruzione di autostrade e strade;
  Vista  la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente i provvedimenti
per  la  sistemazione,  miglioramento  ed  edeguamento  delle  strade
statali rientranti tra gli itinerari internazionali;
  Vista  la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente i provvedimenti
per  la  sistemazione,  miglioramento  ed  adeguamento  delle  strade
statali rientranti tra gli itinerari internazionali;
  Vista  la  legge  7  febbraio 1961, n. 729, riguardante il piano di
nuove costruzioni stradali ed autostradali;
  Vista la legge 29 novembre 1980, n. 922,  di  adesione  all'accordo
europeo  sulle  grandi  strade  a  traffico internazionale (AGR), con
allegati, aperto alla firma a Ginevra dal  15  novembre  1975  al  31
dicembre 1976, e sua esecuzione;
  Visto  il  voto  n.  1157  del  29  novembre  1983  con il quale il
consiglio  di  amministrazione  dell'A.N.A.S.  ha   espresso   parere
favorevole in ordine a tale accordo;
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1984;
  Vista  la richiesta di emendamento del Ministro dei lavori pubblici
n. 36 in data 9 gennaio 1989;
  Viste le risultanze dei lavori delle  diverse  commissioni  ECE/ONU
tra  il  1'  maggio  1989 ed il 2 febbraio 1990 in Ginevra, che hanno
esaminato  ed  approvato  definitivamente  le  proposte  italiane  di
emendamento;
  Visto il voto n. 329 del 21 marzo 1991 con il quale il consiglio di
amministrazione   dell'A.N.A.S.   prendendo  atto  degli  emendamenti
proposti ed approvati, in via definitiva in sede ECE/ONU, ha espresso
parere favorevole alla emanazione del decreto di aggiornamento;
  Considerato che l'A.N.A.S. e'  l'Ente  esecutore  per  l'Italia  ai
sensi dell'art. 10 dell'Accordo europeo;
  Considerato  che  l'art.  3  della  legge 29 novembre 1980, n. 922,
vista,  dispone  che  debba  provvedersi  all'aggiornamento  ed  alla
classificazione  dei  tronchi,  con  decreto del Ministero dei lavori
pubblici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono apportate nell'ambito della rete europea classificata ai sensi
del  decreto  ministeriale  14  febbraio  1984,   le   modifiche   di
numerazione, capisaldi e tracciati riportate nell'unito allegato C.