IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE Vista la legge 16 marzo 1956, n. 371, concernente l'adesione agli accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 dicembre 1959 e loro esecuzione; Vista la legge 21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade; Vista la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente i provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed edeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali; Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente i provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali; Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali; Vista la legge 29 novembre 1980, n. 922, di adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione; Visto il voto n. 1157 del 29 novembre 1983 con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine a tale accordo; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1984; Vista la richiesta di emendamento del Ministro dei lavori pubblici n. 36 in data 9 gennaio 1989; Viste le risultanze dei lavori delle diverse commissioni ECE/ONU tra il 1' maggio 1989 ed il 2 febbraio 1990 in Ginevra, che hanno esaminato ed approvato definitivamente le proposte italiane di emendamento; Visto il voto n. 329 del 21 marzo 1991 con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. prendendo atto degli emendamenti proposti ed approvati, in via definitiva in sede ECE/ONU, ha espresso parere favorevole alla emanazione del decreto di aggiornamento; Considerato che l'A.N.A.S. e' l'Ente esecutore per l'Italia ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo europeo; Considerato che l'art. 3 della legge 29 novembre 1980, n. 922, vista, dispone che debba provvedersi all'aggiornamento ed alla classificazione dei tronchi, con decreto del Ministero dei lavori pubblici; Decreta: Art. 1. Sono apportate nell'ambito della rete europea classificata ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1984, le modifiche di numerazione, capisaldi e tracciati riportate nell'unito allegato C.