Con la circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1991, sono state impartite, a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, direttive per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati. Ravvisata l'esigenza di agevolare il rientro degli autoveicoli provenienti dall'estero o dalla Sardegna presso le loro sedi o comunque in localita' che offrano idonee strutture di accoglienza, si stabilisce, a modifica di quanto disposto con la citata circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991, che l'orario di inizio del divieto di circolazione e' posticipato di ore quattro, anziche' di ore due come precedentemente disposto, per i veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t provenienti dall'estero o dalla Sardegna, purche' muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio. Restano invariate tutte le altre disposizioni della suddetta circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991. Le prefetture attueranno, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, la direttiva contenuta nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente o associazione interessati. Il Ministro: PRANDINI