Con  la  circolare  n.  2940 del 20 dicembre 1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1991, sono state impartite,
a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15 giugno 1959, n. 393, direttive per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dei centri abitati.
  Ravvisata l'esigenza di  agevolare  il  rientro  degli  autoveicoli
provenienti  dall'estero  o  dalla  Sardegna  presso  le  loro sedi o
comunque in localita' che offrano idonee strutture di accoglienza, si
stabilisce, a modifica di quanto disposto con la citata circolare  n.
2940  del  20  dicembre  1991,  che l'orario di inizio del divieto di
circolazione e' posticipato di ore quattro, anziche' di ore due  come
precedentemente  disposto, per i veicoli di massa complessiva massima
autorizzata  superiore  a  7,5  t  provenienti  dall'estero  o  dalla
Sardegna,   purche'   muniti   di  idonea  documentazione  attestante
l'origine del viaggio.
  Restano  invariate  tutte  le  altre  disposizioni  della  suddetta
circolare n. 2940 del 20 dicembre 1991.
  Le  prefetture attueranno, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1,
del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, la direttiva contenuta  nella
presente   circolare   e   provvederanno   a  darne  conoscenza  alle
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente o associazione interessati.
                                                Il Ministro: PRANDINI