IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Viste le leggi 26 giugno 1990, n. 165; 12 novembre 1990, n. 331; 12
luglio 1991, n.  202  (pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1990,
  n.  267 del 15 novembre 1990 e n. 162 del 12 luglio 1991) che hanno
convertito i corrispondenti decreti-legge (27 aprile 1990, n. 90;  15
settembre  1990,  n. 261; 13 maggio 1991, n. 151), che prevedevano la
concessione  di  un  credito  di  imposta  a  favore  delle   imprese
autorizzate  all'esercizio  dell'autotrasporto  di merci per conto di
terzi, iscritte all'albo  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano  l'autotrasporto  di  cose  per conto di terzi di cui alla
legge 6 giugno  1974,  n.  298,  da  valere  ai  fini  del  pagamento
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visti  i  relativi  decreti  ministeriali  applicativi  emanati dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze (30
aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30  aprile
1990; 19 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
20   ottobre  1990;  15  febbraio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991), con i quali, in esecuzione del
comma secondo dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,
convertito  dalla  legge  26  giugno  1990,  n. 165, e' stato fissato
l'ammontare  del   credito   d'imposta   attribuibile   per   ciascun
autoveicolo  avente  una massa complessiva a pieno carico superiore a
3.500 kg, su cui insiste un  titolo  autorizzativo  al  trasporto  di
merci per conto di terzi;
  Visto il decreto con cui il Ministro delle finanze, di concerto con
quello   del  tesoro  (26  luglio  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1990), in base a quanto  disposto  dal
comma  3 dell'art. 13 del citato decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
ha stabilito le modalita' per la esposizione nella dichiarazione  dei
redditi  del  credito  d'imposta  utilizzato,  nonche' per i relativi
controlli;
  Considerata la necessita' di determinare, per  il  1992,  l'entita'
del  credito  d'imposta  attribuibile per ciascun veicolo, ammontante
globalmente a lire 275 miliardi, in base a quanto disposto al comma 1
dell'art. 9  del  decreto-legge  15  settembre  1990,  n.  261,  come
convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I beneficiari del credito di imposta previsto dall'art. 9, comma
1,  del  decreto-legge  15  settembre  1990,  n. 261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono individuati
nelle persone fisiche e giuridiche  iscritte  all'albo  di  cui  alla
legge  6  giugno  1974,  n.  298,  alla  data  del 31 dicembre 1991 e
titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per  conto  di  terzi
insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art.
3,  in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile,
con esclusione dei veicoli  aventi  una  massa  complessiva  a  pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi.