IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Viste le leggi 26 giugno 1990, n. 165; 12 novembre 1990, n. 331; 12 luglio 1991, n. 202 (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1990, n. 267 del 15 novembre 1990 e n. 162 del 12 luglio 1991) che hanno convertito i corrispondenti decreti-legge (27 aprile 1990, n. 90; 15 settembre 1990, n. 261; 13 maggio 1991, n. 151), che prevedevano la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; Visti i relativi decreti ministeriali applicativi emanati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze (30 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1990; 19 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1990; 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991), con i quali, in esecuzione del comma secondo dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' stato fissato l'ammontare del credito d'imposta attribuibile per ciascun autoveicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, su cui insiste un titolo autorizzativo al trasporto di merci per conto di terzi; Visto il decreto con cui il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro (26 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1990), in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del citato decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, ha stabilito le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito d'imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli; Considerata la necessita' di determinare, per il 1992, l'entita' del credito d'imposta attribuibile per ciascun veicolo, ammontante globalmente a lire 275 miliardi, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, come convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; Decreta: Art. 1. 1. I beneficiari del credito di imposta previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1991 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.