IL RETTORE
  Visto lo statuto  della  Libera  Universita'  internazionale  degli
studi  sociali  di  Roma  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Viste  le  deliberazioni  adottate  dai competenti organi di questa
Universita' concernenti la proposta di modificazione  statutaria  con
il  cambio della denominazione dell'ente promotore da AUISS ad ALUISS
e l'ampliamento degli organici dei professori di prima fascia;
  Visti gli articoli 2, 5, 8  e  78  nonche'  la  tabella  A  di  cui
all'art. 51 comma secondo del soprarichiamato statuto;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 21 dicembre 1991 in merito alle  predette
modificazioni statutarie;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modificazioni statutarie  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di cui al regio decreto
31  agosto  1933,  n.  1592,  per  i  motivi  esposti  sulle predette
deliberazioni dei competenti organi di questa Universita';
                              Decreta:
  Lo statuto della  Libera  Universita'  internazionale  degli  studi
sociali  di  Roma,  approvato  e  modificato  come  in  premessa,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli 2, 5, 8 e 78, nonche' la tabella A di cui all'art. 51,
comma secondo, sono soppressi e sostituiti come segue:
  Art. 2. - L'Universita' e' promossa dall'Associazione per la Libera
Universita' internazionale degli studi sociali (A.L.U.I.S.S.), che ne
assicura il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  e  provvede  ai
servizi e mezzi necessari.
  Oltre    all'ente    promotore   svolge   attivita'   di   supporto
all'Universita' provvedendo a borse di studio,  l'Associazione  amici
della LUISS.
  Art. 5. - Il consiglio di amministrazione si compone di:
   a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'A.L.U.I.S.S.;
    b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
    c)    il    presidente    ed   il   vice   presidente   esecutivo
dell'associazione amici della LUISS;
    d) due rappresentanti designati dalla stessa associazione;
    e) il  presidente  onorario  dell'A.L.U.I.S.S.  e  il  presidente
onorario della LUISS;
    f) il rettore;
    g) i presidi di facolta';
    h)  un  rappresentante  del  Governo  da  designarsi dal Ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    i) un professore ordinario o straordinario;
    l) un professore associato;
    m) un ricercatore;
    n) uno studente in corso all'atto della nomina;
    o) un laureato presso la LUISS che non  appartenga  al  personale
docente o non docente della stessa;
    p) il direttore amministrativo;
    q) un rappresentante del personale non docente.
  Per  le designazioni dei membri di cui alle lettere i), l), m), n),
o) e q), appositi regolamenti saranno predisposti  dal  consiglio  di
amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.
  Il   consiglio   di   amministrazione   elegge  nel  suo  seno,  su
designazione dell'A.L.U.I.S.S., il presidente e  il  vice  presidente
esecutivo, con funzioni vicarie.
  Il  presidente  uscente  della LUISS assume la carica di presidente
onorario. Il consiglio di amministrazione dura in  carica  tre  anni.
Con le modalita' previste nel secondo comma potranno essere stabilite
le  regole  per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri
indicati nel comma medesimo.
  Art. 8. - Il comitato esecutivo e' composto da:
   presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o,  in
sua assenza, dal vice presidente esecutivo;
   rettore;
   un  rappresentante dell'A.L.U.I.S.S., designato dai consiglieri di
amministrazione di cui al precedente art.  5,  lettere  a)  e  b),  e
scelto tra i consiglieri stessi;
   un  rappresentante  dell'associazione amici della LUISS, designato
dai consiglieri di amministrazione  di  cui  al  precedente  art.  5,
lettere c) e d) e scelto tra i consiglieri stessi;
   direttore amministrativo.
  La  funzione di segretario del comitato esecutivo e' esercitata dal
direttore amministrativo.
  Partecipano alla riunione del comitato i presidi o  i  responsabili
di  altre unita' organizzative allorche' si tratti di materia di loro
specifica competenza.
  Il comitato esecutivo  e'  convocato  dal  presidente  o  dal  vice
presidente  esecutivo  con preavviso di almeno 24 ore.  Le sue sedute
sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei componenti
il comitato stesso.  Le  deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza
assoluta di voti.
  Art.  78.  -  L'ente  promotore  provvede  a mettere a disposizione
dell'Universita' gli immobili per la sede.
  Questi  beni  come  quelli  che  successivamente  l'ente  promotore
fornisse  o  concedesse  a  qualsiasi titolo all'Universita', debbono
essere iscritti in apposito registro.
  Del proprio patrimonio l'Universita' tiene regolare inventario.
  Qualora l'Universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure
fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia,  il  suo
patrimonio,   al  netto  della  passivita',  e'  devoluto,  in  parte
proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato  il  finanziamento
nell'ultimo  quinquennio  o  ad  un  ente da questi indicato. In tale
ipotesi la piena disponibilita' dei beni  indicati  nel  primo  comma
torna all'ente promotore.
  Per  assicurare  il mantenimento dell'Universita', l'ente promotore
potra' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse,  soprattasse
e  contributo  accademico,  da  rendite  nette patrimoniali, da altre
iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri, attraverso un
contributo annuo nella misura che verra'  definita  dall'A.L.U.I.S.S.
in  rapporto con le effettive necessita' della LUISS e con la messa a
disposizione della sede.
  L'ente promotore, in  base  alle  necessita'  della  LUISS,  potra'
definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.