IL RETTORE Visto lo statuto della Libera Universita' internazionale degli studi sociali di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Viste le deliberazioni adottate dai competenti organi di questa Universita' concernenti la proposta di modificazione statutaria con il cambio della denominazione dell'ente promotore da AUISS ad ALUISS e l'ampliamento degli organici dei professori di prima fascia; Visti gli articoli 2, 5, 8 e 78 nonche' la tabella A di cui all'art. 51 comma secondo del soprarichiamato statuto; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 dicembre 1991 in merito alle predette modificazioni statutarie; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modificazioni statutarie in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti sulle predette deliberazioni dei competenti organi di questa Universita'; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' internazionale degli studi sociali di Roma, approvato e modificato come in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 2, 5, 8 e 78, nonche' la tabella A di cui all'art. 51, comma secondo, sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 2. - L'Universita' e' promossa dall'Associazione per la Libera Universita' internazionale degli studi sociali (A.L.U.I.S.S.), che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari. Oltre all'ente promotore svolge attivita' di supporto all'Universita' provvedendo a borse di studio, l'Associazione amici della LUISS. Art. 5. - Il consiglio di amministrazione si compone di: a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'A.L.U.I.S.S.; b) quindici rappresentanti designati dalla stessa Associazione; c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'associazione amici della LUISS; d) due rappresentanti designati dalla stessa associazione; e) il presidente onorario dell'A.L.U.I.S.S. e il presidente onorario della LUISS; f) il rettore; g) i presidi di facolta'; h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; i) un professore ordinario o straordinario; l) un professore associato; m) un ricercatore; n) uno studente in corso all'atto della nomina; o) un laureato presso la LUISS che non appartenga al personale docente o non docente della stessa; p) il direttore amministrativo; q) un rappresentante del personale non docente. Per le designazioni dei membri di cui alle lettere i), l), m), n), o) e q), appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su designazione dell'A.L.U.I.S.S., il presidente e il vice presidente esecutivo, con funzioni vicarie. Il presidente uscente della LUISS assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalita' previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo. Art. 8. - Il comitato esecutivo e' composto da: presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o, in sua assenza, dal vice presidente esecutivo; rettore; un rappresentante dell'A.L.U.I.S.S., designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere a) e b), e scelto tra i consiglieri stessi; un rappresentante dell'associazione amici della LUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere c) e d) e scelto tra i consiglieri stessi; direttore amministrativo. La funzione di segretario del comitato esecutivo e' esercitata dal direttore amministrativo. Partecipano alla riunione del comitato i presidi o i responsabili di altre unita' organizzative allorche' si tratti di materia di loro specifica competenza. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno 24 ore. Le sue sedute sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei componenti il comitato stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti. Art. 78. - L'ente promotore provvede a mettere a disposizione dell'Universita' gli immobili per la sede. Questi beni come quelli che successivamente l'ente promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Universita', debbono essere iscritti in apposito registro. Del proprio patrimonio l'Universita' tiene regolare inventario. Qualora l'Universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passivita', e' devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilita' dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore. Per assicurare il mantenimento dell'Universita', l'ente promotore potra' integrare le entrate annuali, derivanti da tasse, soprattasse e contributo accademico, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verra' definita dall'A.L.U.I.S.S. in rapporto con le effettive necessita' della LUISS e con la messa a disposizione della sede. L'ente promotore, in base alle necessita' della LUISS, potra' definire annualmente il canone per gli immobili messi a disposizione.