IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   che  il  consiglio  comunale  di  Stefanaconi  (Catanzaro),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 luglio 1991,  presenta
forme  di  condizionamento  di tipo mafioso, rilevate dalla relazione
inoltrata dal prefetto di Catanzaro;
  Constatato che  tali  forme  di  condizionamento  compromettono  la
libera  determinazione  dell'organo  elettivo  ed  il  buon andamento
dell'amministrazione comunale  di  Stefanaconi  nonche'  il  regolare
funzionamento dei servizi alla medesima affidati;
  Constatato,   altresi',   che   la  chiara  contiguita'  di  alcuni
amministratori  con  la   criminalita'   organizzata   arreca   grave
pregiudizio  per  lo  stato  di  sicurezza  pubblica  e  determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilita'
degli organi gestionali;
  Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave  inquinamento
e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento  degli  organi  ordinari  del  comune  di
Stefanaconi, per il ripristino dei principi democratici e di liberta'
collettiva;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  31  maggio 1991, n. 164, come
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Stefanaconi (Catanzaro) e' sciolto per  la
durata di diciotto mesi.