IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante, tra le altre, disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie nonche' delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; Visto il decreto del Presidente della Pepubblica 20 gennaio 1992, n. 23, concernente la concessione di amnistia per reati tributari; Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzarsi per le dichiarazioni integrative per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e per l'istanza delle persone fisiche che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e stabilire le relative modalita' di presentazione e le istruzioni per la compilazione di detti modelli, nonche' le modalita' per l'attuazione delle relative norme; Decreta Art. 1. 1. Sono approvati gli annessi modelli di dichiarazione integrativa dei redditi e di istanza di coloro che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente da presentare da parte delle persone fisiche (allegato A), nonche' gli annessi modelli di dichiarazione integrativa dei redditi da presentare, rispettivamente, dalle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (allegato B) e dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (allegato C) e le istruzioni per la compilazione dei modelli medesimi (allegato D). 2. Sono altresi' approvati gli annessi modelli di dichiarazione integrativa dei sostituti di imposta da presentare, rispettivamente, in relazione a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte che dovevano essere dichiarati con il modello 770 (allegato E), agli interessi ed altri redditi di capitale che dovevano essere dichiarati con il modello 770-bis (allegato F) e ai proventi di ogni genere dei titoli e dei certificati che dovevano essere dichiarati nel modello 770-ter (allegato G), nonche' le istruzioni per la compilazione dei modelli medesimi (allegato H). 3. I modelli di cui ai commi precedenti devono essere prodotti in tre esemplari identici (esemplare per l'ufficio, esemplare per l'elaborazione meccanografica e copia per il contribuente).