IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  consiglio  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite
nelle cinque classi dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"
nelle ricorrenze del 27 dicembre 1991  e  2  giugno  1992,  sara'  il
seguente:
   Cavaliere di gran croce  . . . . . . . . . . . . . .    n.      40
   Grande ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "     270
   Commendatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   1.420
   Ufficiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "   2.000
   Cavaliere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  10.000
  La  ripartizione  tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i
vari Ministeri, del numero di  onorificenze  stabilito  dal  presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  a  norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.