IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il consiglio dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" nelle ricorrenze del 27 dicembre 1991 e 2 giugno 1992, sara' il seguente: Cavaliere di gran croce . . . . . . . . . . . . . . n. 40 Grande ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 270 Commendatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.420 Ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 Cavaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.000 La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.