IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto il proprio decreto del 17 gennaio 1991 con cui e' stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, societa' cooperativa a responsabilita' illimitata, con sede in Forni di Sopra (Udine), ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettera a) e b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 24 gennaio 1991 concernente la nomina del Commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della suddetta "Rurale"; Considerato che il commissario straordinario, d'intesa con il comitato di sorveglianza, ha rappresentato l'esigenza che la procedura di amministrazione straordinaria venga prorogata per il tempo necessario al perfezionamento dell'operazione di concentrazione con altre aziende della categoria; Su proposta della Banca d'Italia formulata con lettera n. 10302 del 15 gennaio 1992, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, le cui motivazioni sono qui integralmente richiamate e recepite; Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, rappresentati nella citata proposta della Banca d'Italia, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: La procedura di gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Forni di Sopra, societa' cooperativa a responsabilita' illimitata, con sede in Forni di Sopra (Udine), viene prorogata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del ripetuto testo unito e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 1992 Il Ministro: CARLI