IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 giugno 1939, n. 1089; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086; Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10; Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, concernente le disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa la quale prevede, all'art. 6, che la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del dicembre 1990 venga posta con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi con recepimento delle disposizioni di cui alla ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dagli eventi sismici dell'ottobre 1984, del giugno 1984, dicembre 1985 e del gennaio 1986, rispettivamente nei comuni di Zafferana Etnea, di Acireale ed in altri comuni della Sicilia orientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 31 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981; Visto il decreto del Ministro del lavori pubblici del 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 20 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 5 dicembre 1987; Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984, recante la disciplina dei criteri e delle modalita' per la riattazione degli edifici danneggiati; Ravvisata la necessita' di dare attuazione al citato disposto di cui all'art. 6 della legge n. 433 del 31 dicembre 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza riguardano il recupero edilizio o la ricostruzione di unita' immobiliari di proprieta' privata ad uso abitativo. 2. Sono ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza anche unita' immobiliari ad uso diverso purche' ricomprese in unita' strutturali che includano unita' ad uso abitativo. 3. Possono, altresi', essere ammesse a benefici di cui alla presente ordinanza le unita' immobiliari adibite a residenza collettiva quali collegi, conventi, case di riposo e similari. Con riferimento a tali unita' non si applicano, ai fini della entita' del contributo ammissibile, i limiti di superficie previsti dai successivi articoli 2, 3 e 4 ne le limitazioni di cui ai medesimi articoli 2, 3 e 4, commi 1, lettera b). 4. Gli interventi di recupero edilizio o ricostruzione sono finalizzati al ripristino della piena funzionalita' abitativa delle unita' immobiliari ed, in quanto possibile, all'adeguamento delle stesse alle esigenze del nucleo familiare del proprietario anche sotto l'aspetto igienico e sanitario, nonche' al conseguimento di condizioni di maggiore sicurezza, dal punto di vista statico.