IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 giugno 1939, n. 1089;
  Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
  Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  Vista la legge 28 ottobre 1986, n. 730;
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista   la   legge   31  dicembre  1991,  n.  433,  concernente  le
disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle  zone  colpite
dagli  eventi  sismici  del dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa la quale prevede,  all'art.  6,  che  la  disciplina
degli   interventi   di   miglioramento  strutturale,  riparazione  e
ricostruzione  del  patrimonio  edilizio  privato  danneggiato  dagli
eventi  sismici  del  dicembre 1990 venga posta con provvedimento del
Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi con
recepimento delle disposizioni di cui alla  ordinanza  n.  921/FPC/ZA
del  13  marzo 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30
marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione
e  ricostruzione  delle  opere  danneggiate  dagli   eventi   sismici
dell'ottobre 1984, del giugno 1984, dicembre 1985 e del gennaio 1986,
rispettivamente  nei  comuni  di  Zafferana  Etnea, di Acireale ed in
altri comuni della Sicilia orientale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
gennaio 1991;
  Visto  il  decreto  del Ministro dei lavori pubblici del 31 ottobre
1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981;
  Visto il decreto del Ministro del lavori pubblici  del  24  gennaio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986;
  Visto  il  decreto del Ministro dei lavori pubblici del 20 novembre
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 5 dicembre 1987;
  Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984, recante la  disciplina
dei  criteri  e  delle  modalita'  per  la  riattazione degli edifici
danneggiati;
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione al  citato  disposto  di
cui all'art. 6 della legge n. 433 del 31 dicembre 1991;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni di cui alla  presente  ordinanza  riguardano  il
recupero  edilizio  o  la  ricostruzione  di  unita'  immobiliari  di
proprieta' privata ad uso abitativo.
  2. Sono ammesse ai benefici di cui alla  presente  ordinanza  anche
unita'  immobiliari  ad  uso  diverso  purche'  ricomprese  in unita'
strutturali che includano unita' ad uso abitativo.
  3.  Possono,  altresi',  essere  ammesse  a  benefici  di  cui alla
presente  ordinanza  le  unita'  immobiliari  adibite   a   residenza
collettiva  quali  collegi,  conventi, case di riposo e similari. Con
riferimento a tali unita' non si applicano, ai fini della entita' del
contributo  ammissibile,  i  limiti  di   superficie   previsti   dai
successivi  articoli  2,  3  e 4 ne le limitazioni di cui ai medesimi
articoli 2, 3 e 4, commi 1, lettera b).
  4.  Gli  interventi  di  recupero  edilizio  o  ricostruzione  sono
finalizzati  al  ripristino della piena funzionalita' abitativa delle
unita' immobiliari ed, in  quanto  possibile,  all'adeguamento  delle
stesse  alle  esigenze  del  nucleo  familiare del proprietario anche
sotto l'aspetto igienico e sanitario,  nonche'  al  conseguimento  di
condizioni di maggiore sicurezza, dal punto di vista statico.