IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Vista la legge 18 marzo 1959, n. 133, concernente la concessione di contributi a favore di manifestazioni fieristiche; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo alle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Ritenuto di dover predeterminare i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a manifestazioni fieristiche, previsti dalla citata legge n. 133/1959; Decreta: Art. 1. Possono beneficiare dei contributi finanziari gli enti fieristici vigilati dallo Stato: E. A. Fiera internazionale di Milano; E. A. per le Fiere di Verona; E. A. Fiera del Levante (Bari).