IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934,  n.  454,  convertito
nella  legge  5  luglio  1934,  n.  1607,  contenente  norme  per  la
disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
  Vista la legge 18 marzo 1959, n. 133, concernente la concessione di
contributi a favore di manifestazioni fieristiche;
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, relativo alle funzioni amministrative statali in
materia di fiere e mercati;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, che detta nuove norme in
materia di procedimento amministrativo;
  Ritenuto di dover predeterminare i criteri e le  modalita'  per  la
concessione  dei  contributi  a  manifestazioni fieristiche, previsti
dalla citata legge n. 133/1959;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Possono beneficiare dei contributi finanziari gli  enti  fieristici
vigilati dallo Stato:
   E. A. Fiera internazionale di Milano;
   E. A. per le Fiere di Verona;
   E. A. Fiera del Levante (Bari).