IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Vista la regola V/1 della citata convenzione internazionale relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento e la qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, con il quale e' stato istituito il corso di sicurezza per navi petroliere; Considerata la necessita' di modificare i requisiti relativi alle strutture ed alle attrezzature indicate nell'allegato B del decreto ministeriale 18 luglio 1991 sopra richiamato, in relazione alla specificita' del tipo di nave di cui trattasi; Sentito il parere del sottocomitato ad hoc istituito in seno al Comitato tecnico sull'istruzione, l'addestramento professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale marittimo, costituito con decreto ministeriale 10 maggio 1990, delegato a stabilire i requisiti necessari per l'organizzazione dei corsi di sicurezza per navi petroliere; Decreta: L'allegato B del decreto 18 luglio 1991 e' sostituito con l'allegato B del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1991 Il Ministro: FACCHIANO