IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  codice  della navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e il relativo regolamento;
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  295  del  16  dicembre  1985,
concernente  l'adesione  alla  convenzione  sulle norme relative alla
formazione della gente di mare,  al  rilascio  dei  brevetti  e  alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Vista   la  regola  V/1  della  citata  convenzione  internazionale
relativa ai requisiti minimi obbligatori  per  l'addestramento  e  la
qualificazione di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  luglio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1991, con il quale  e'  stato
istituito il corso di sicurezza per navi petroliere;
  Considerata  la  necessita' di modificare i requisiti relativi alle
strutture ed alle attrezzature indicate nell'allegato B  del  decreto
ministeriale  18  luglio  1991  sopra  richiamato,  in relazione alla
specificita' del tipo di nave di cui trattasi;
  Sentito il parere del sottocomitato ad hoc  istituito  in  seno  al
Comitato   tecnico  sull'istruzione,  l'addestramento  professionale,
l'aggiornamento  e  la  qualificazione   del   personale   marittimo,
costituito  con  decreto  ministeriale  10  maggio  1990,  delegato a
stabilire i requisiti necessari per  l'organizzazione  dei  corsi  di
sicurezza per navi petroliere;
                              Decreta:
  L'allegato   B  del  decreto  18  luglio  1991  e'  sostituito  con
l'allegato B del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO