Art. 1. L'art. 6 della circolare n. 2 dell'11 agosto 1989 e' modificato nel modo seguente: Documentazione L'istanza di sovvenzione dovra' contenere ogni utile elemento di valutazione della prevista stagione ed in particolare: l'indicazione delle istituzioni teatrali e concertistico- orchestrali gestite da enti pubblici, o il nominativo della societa' cooperativa o dell'impresa lirica, iscritta nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800/67 cui si intende affidare la realizzazione delle manifestazioni. Gli enti promotori dei teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge n. 800/67 possono curare direttamente l'organizzazione delle stagioni liriche; dichiarazione di assunzione di diretta responsabilita' della gestione. L'istanza dovra' essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante di assunzione dell'impegno finanziario della manifestazione. Tale attestazione dovra' essere integrata - almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione - dalla delibera di realizzazione della manifestazione; b) preventivo finanziario che dovra' evidenziare i contributi locali, gli incassi previsti, le spese di organizzazione, ed i compensi agli artisti, tecnici, masse orchestrali e corali indicati analiticamente per categoria ed i relativi oneri riflessi; c) progetto artistico con l'indicazione dei titoli delle opere, autore, numero degli atti, numero delle recite, calendario anche provvisorio delle rappresentazioni, direttori, cantanti con indicazione delle rispettive nazionalita' se stranieri, registi e scenografi che si intendono impiegare, distinti per ruolo di ciascuna opera ed infine il teatro in cui avranno luogo le manifestazioni con la specificazione del numero dei posti e delle caratteristiche del palcoscenico. Per ciascuna opera che prevede l'impiego del coro, il medesimo dovra' essere composto da almeno trentasei elementi o di quelli previsti dalla partitura. L'eventuale richiesta di autorizzazione, da parte dei teatri di tradizione, all'impiego nei ruoli primari di artisti lirici di nazionalita' straniera, nel limite invalicabile di un quarto dell'organico delle compagnie di canto impegnate durante l'intera stagione, dovra' essere adeguatamente motivata da un'ampia e dettagliata relazione riguardante le esigenze di ordine artistico che hanno determinato la richiesta medesima. L'autorizzazione non e' necessaria per gli artisti stranieri di nazionalita' comunitaria, o che abbiano svolto attivita' artistica in Italia da almeno cinque anni; d) dettagliata relazione dell'attivita' dell'anno precedente, qualora non sia stata trasmessa la relativa documentazione consuntiva ai fini della liquidazione della sovvenzione, o comunque dell'ultima attivita' sovvenzionata, con specifica indicazione dei titoli delle opere, del cast artistico utilizzato per ciascuna opera, dei relativi direttori, del numero degli orchestrali e dei coristi ed infine del numero degli spettatori presenti; e) i teatri di tradizione, oltre ogni utile indicazione riferita ad eventuali coproduzioni, dovranno, anche, indicare la consistenza della propria struttura tecnico-organizzativa utilizzata nel corso della stagione, precisando organici di personale, periodi di assunzione e tipo di contratto applicato. Dovranno infine precisare i seguenti dati riferiti alla stagione precedente e per le sole recite sovvenzionate: numero dei posti disponibili del teatro come da verbale della C.P.V.L.P.S.; numero spettatori paganti; media spettatori paganti per recita; incasso medio per serata; incasso medio per spettatori.