IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali; Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi; Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse con decorrenza 13 luglio 1991; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n. 202, dal 13 luglio 1991 il saggio d'interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalita' interna, e di giorni trenta, relativamente alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, e' stabilito nella misura del 10,77 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 1992 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro del tesoro CARLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-quinquies del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974: "Art. 79. - E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87. Il ricevitore della dogana puo', in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso". - Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 151/1991 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica) prevede che: "In deroga a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non puo' eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito. In deroga agli articoli 79 e 169 del predetto testo unico il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione e' soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verra' applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo e' di giorni centottanta". Nota all'art. 1: Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 151/1991 si veda nelle note alle premesse.