IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia   doganale   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato   dall'art.
3-quinquies  della  legge  14  agosto  1974,  n.  346, concernente il
pagamento differito dei diritti doganali;
  Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  151,
convertito,  con  modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202,
con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il  periodo
di  giorni  sette,  relativamente  ai diritti doganali concernenti la
fiscalita'  interna,  e  di   giorni   trenta,   relativamente   alle
sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni
previste   dai   regolamenti  comunitari,  si  rende  applicabile  un
interesse fissato  semestralmente  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sulla base del
rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;
  Atteso che occorre stabilire il saggio d'interesse  con  decorrenza
13 luglio 1991;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n.  151,  convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 1991, n.
202, dal 13 luglio  1991  il  saggio  d'interesse  per  il  pagamento
differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette, relativamente
ai  diritti  doganali  concernenti la fiscalita' interna, e di giorni
trenta, relativamente  alle  sovrimposte  di  confine,  ai  dazi,  ai
prelievi   e   alle   altre   imposizioni  previste  dai  regolamenti
comunitari, e' stabilito nella misura del 10,77 per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 gennaio 1992
                                       Il Ministro delle finanze
                                               FORMICA
Il Ministro del tesoro
       CARLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            - Si trascrive il testo  dell'art.  79  del  testo  unico
          delle   disposizioni   legislative   in  materia  doganale,
          approvato con D.P.R. n.  43/1973, come modificato dall'art.
          3-quinquies del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla  legge  di
          conversione n. 346/1974:
             "Art.  79.  - E' in facolta' del ricevitore della dogana
          consentire,  a  richiesta  dell'operatore,   il   pagamento
          differito  dei  diritti  doganali  per un periodo di trenta
          giorni. Il Ministro per le  finanze,  con  proprio  decreto
          emanato  annualmente  di  concerto  con  i  Ministri per il
          bilancio e la programmazione economica  e  per  il  tesoro,
          puo'  autorizzare  in  via  generale  la concessione di una
          maggiore dilazione, fino ad un massimo di  novanta  giorni,
          compresi i primi trenta.
             Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo'
          revocare o modificare la concessione di cui al primo  comma
          anche nel corso dell'anno.
             L'agevolazione    del   pagamento   differito   comporta
          l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei
          primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con
          decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso
          medio posticipato  di  interesse  dei  buoni  ordinari  del
          Tesoro  per  investimenti  liberi  comunicato  dalla  Banca
          d'Italia   con   riferimento   al   trimestre    precedente
          l'emanazione di detto decreto.
             La  concessione del pagamento differito, sia per i primi
          trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a
          condizione che  a  garanzia  dei  diritti  doganali  e  dei
          relativi  interessi  venga  prestata  cauzione ai sensi del
          successivo art. 87.
             Il ricevitore della dogana puo', in  qualsiasi  momento,
          quando   sorgano  fondati  timori  sulla  possibilita'  del
          tempestivo  soddisfacimento   del   debito,   revocare   la
          concessione   del   pagamento   differito,   in   tal  caso
          l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica  della
          revoca,  estinguere  il  suo debito o prestare una garanzia
          ritenuta idonea dal ricevitore stesso".
             -  Il  comma  2  dell'art.  4  del  D.L.   n.   151/1991
          (Provvedimenti  urgenti  per  la  finanza pubblica) prevede
          che: "In deroga a quanto disposto dall'art.  78  del  testo
          unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio   1973,   n.  43,  l'intervallo  per  il  pagamento
          periodico dei diritti doganali, escluse le  sovrimposte  di
          confine,   i  dazi,  i  prelievi  e  le  altre  imposizioni
          all'importazione   e    all'esportazione    previsti    dai
          regolamenti comunitari, non puo' eccedere i dieci giorni ed
          il   pagamento   deve  essere  effettuato  nei  due  giorni
          successivi alla riassunzione del  debito.  In  deroga  agli
          articoli  79  e  169  del predetto testo unico il pagamento
          differito dei diritti doganali d'importazione  e'  soggetto
          ad   una  dilazione  massima  di  giorni  novanta.  Per  il
          pagamento effettuato oltre  il  periodo  di  giorni  sette,
          sulle  somme  dovute  verra' applicato un interesse fissato
          semestralmente con decreto del Ministro delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sulla  base  del
          rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre  mesi.
          Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il
          differimento massimo e' di giorni centottanta".
          Nota all'art. 1:
             Per  il  testo  del  comma  2  dell'art.  4  del D.L. n.
          151/1991 si veda nelle note alle premesse.