IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992; Visti i decreti ministeriali del 18 gennaio 1992 che hanno disposto per il 30 gennaio 1992 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1992; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1992 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,20 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,53 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,30 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni. Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a L. 96,99 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,11 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1992 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992 Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 186