IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta formulata dalla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, in data 28 giugno 1989; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Riconosciuta la particolare necessita' della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Il primo comma dell'art. 292, relativo alle modalita' di ammissione alla scuola di specializzazione in "dermatologia e venereologia", e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e all'indirizzo in dermatologia cosmetologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia a corso quadriennale". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 24 novembre 1989 Il pro rettore: ZAMPI