Con decreto ministeriale n. 1/11815 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 670.277.825, pari al 50% dell'importo ammesso in dilazione di L. 1.340.555.651, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.351.963.380 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11149 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Benevento e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 521.763.760, pari al 70% dell'importo ammesso in dilazione di L. 745.376.788, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 851.712.434 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Benevento dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12362 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.050.808.000, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 35.063.510.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 35.095.037.655 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12353 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.661.032.745, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 12.372.903.921, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.391.664.621 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12116 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Como e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.402.541.198, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 20.670.901.998, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 20.684.004.375 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Como dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11958 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.365.541.946, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.391.296.830 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12427 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.448.174.800, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 1.810.218.656, corrispondente, al carico di L. 1.827.354.190 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Genova dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11956 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Livorno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.795.783.509, pari all'80% dell'importo di L. 4.744.729.387, corrispondente, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Livorno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11817 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 971.814.910, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.619.691.517, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.625.730.164 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12303 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.708.894.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.715.881.286 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Matera dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12117 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.595.862.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 37.599.304.420 iscritto a nome della contribuente Terracciani Margherita. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11879 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Piacenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 750.040.144, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.250.066.907, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.257.310.868 iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12298 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.424.089.044, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.463.897.552 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11883 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Emilia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.707.818.002, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 5.415.636.004,corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.424.081.619 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Reggio Emilia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12631 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.963.418.931, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 2.181.576.591, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Roma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/11879 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.701.506.831, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 5.223.896.479, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.231.404.234 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/12354 del 26 novembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Terni e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 767.039.599, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.278.399.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.284.393.762 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Terni dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.