Con  decreto  ministeriale  n.  1/11815  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 670.277.825,  pari
al  50%  dell'importo  ammesso  in  dilazione  di  L.  1.340.555.651,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.351.963.380 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Ancona dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/11149  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Benevento e'  concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 521.763.760,
pari al 70% dell'importo ammesso  in  dilazione  di  L.  745.376.788,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
851.712.434 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza   di  finanza  di  Benevento  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12362  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
28.050.808.000,   pari   all'80%   dell'importo   richiesto   di   L.
35.063.510.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L.  35.095.037.655  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Bergamo dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12353  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1992,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 8.661.032.745,
pari  al   70%   dell'importo   richiesto   di   L.   12.372.903.921,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
12.391.664.621    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Brescia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12116  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Como e' concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
12.402.541.198,   pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di  L.
20.670.901.998, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  di  L.  20.684.004.375  iscritto  a  ruolo  a  nome   dei
contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Como dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11958  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  10.365.541.946,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
10.391.296.830    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Foggia dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12427  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  1.448.174.800,
pari    all'80%   dell'importo   richiesto   di   L.   1.810.218.656,
corrispondente, al carico di L. 1.827.354.190  iscritto  a  nome  dei
contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Genova dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11956  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Livorno e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1992,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
3.795.783.509,  pari  all'80%  dell'importo  di   L.   4.744.729.387,
corrispondente,  al  carico iscritto a nome dei contribuenti indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Livorno dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/11817  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 971.814.910,
pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.   1.619.691.517,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.625.730.164 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Macerata dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12303  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1992,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
10.708.894.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L.  10.715.881.286  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Matera dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12117  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  37.595.862.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
37.599.304.420   iscritto   a  nome  della  contribuente  Terracciani
Margherita.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Napoli dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/11879  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Piacenza  e'  concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di novembre
1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 750.040.144,
pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.   1.250.066.907,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.257.310.868 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12298  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Reggio Calabria e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
novembre 1992, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
6.424.089.044,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  6.463.897.552  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/11883  del  26  novembre  1991  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Reggio  Emilia  e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
novembre  1992,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
2.707.818.002,   pari   al   50%   dell'importo   richiesto   di   L.
5.415.636.004,corrispondente,  al  netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  5.424.081.619  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Reggio Emilia dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di
imposta accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/12631  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1992,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 1.963.418.931,
pari   al   90%   dell'importo   richiesto   di   L.   2.181.576.591,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Roma  dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale  n.  1/11879  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 4.701.506.831,
pari   al   90%   dell'importo   richiesto   di   L.   5.223.896.479,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
5.231.404.234 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12354  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Terni e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 767.039.599,
pari   al   60%   dell'importo   richiesto   di   L.   1.278.399.332,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
1.284.393.762 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Terni dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.