IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto 8 gennaio 1992, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  9  del 13 gennaio 1992, con il quale e' stata disposta
l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali  12%
- 17 gennaio 1992/1999;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  12% - 17 gennaio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, per un importo di  lire  2.000
miliardi  nominali,  allo  stesso  prezzo  fisso  di  emissione di L.
94,95%, ed alle medesime altre condizioni e  modalita'  previste  dal
decreto  ministeriale  8  gennaio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1992.
  L'assegnazione dei buoni della  predetta  tranche  avviene  con  il
sistema    dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".  Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta   la
maggiorazione  di  prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel
precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro  per l'assegnazione di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  14  del  predetto  decreto  ministeriale  8  gennaio 1992,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%  pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il  17  luglio  ed il 17 gennaio di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro  poliennali
17 gennaio 1992/1999.