IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle societa' cooperative; Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Decreta: Art. 1. Il compenso al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa e' liquidato a norma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in percentuale all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato nella misura seguente: 12% sulle somme fino a 50 milioni di lire; 9% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire; 5,50% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 1.500 milioni di lire; 2% sulle somme eccedenti i 1.500 milioni fino a 4.000 milioni di lire; 1% sulle somme che superano i 4.000 milioni di lire. Inoltre, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni relative alla procedura di liquidazione, al commissario liquidatore e' corrisposto, sull'ammontare del passivo della liquidazione coatta amministrativa, un compenso supplementare determinato nella misura dallo 0,20% allo 0,70% sui primi 200 milioni e dallo 0,10% allo 0,30% sulle somme eccedenti tale cifra.