IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  che  attribuisce
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle
societa' cooperative;
  Visti  gli  articoli  198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il compenso al commissario liquidatore  della  liquidazione  coatta
amministrativa  e'  liquidato  a  norma  dell'articolo  213 del regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  in   percentuale   all'ammontare
dell'attivo effettivamente realizzato nella misura seguente:
   12% sulle somme fino a 50 milioni di lire;
   9% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
   5,50%  sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 1.500 milioni di
lire;
   2% sulle somme eccedenti i 1.500 milioni fino a 4.000  milioni  di
lire;
   1% sulle somme che superano i 4.000 milioni di lire.
  Inoltre, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti,
nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni
relative  alla  procedura di liquidazione, al commissario liquidatore
e' corrisposto, sull'ammontare del passivo della liquidazione  coatta
amministrativa,  un  compenso  supplementare determinato nella misura
dallo 0,20% allo 0,70% sui primi 200 milioni e dallo 0,10% allo 0,30%
sulle somme eccedenti tale cifra.