IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche  comunitarie  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno  agli
atti  normativi  comunitari  ed  in  particolare l'art. 2 relativo ai
compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali  in  ordine
alle   azioni   necessarie  per  armonizzare  la  politica  economica
nazionale con la politica comunitaria di concorrenza;
  Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione
del Fondo di rotazione per iniziative economiche  nel  territorio  di
Trieste e nella provincia di Gorizia;
  Vista  la  legge  29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi
per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia;
  Vista la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18  marzo  1991,
n. 12;
  Vista  la  decisione  in  data  28  maggio  1991  con  la  quale la
Commissione delle Comunita' europee ha definito i limiti degli  aiuti
da adottare a beneficio delle imprese del Friuli-Venezia Giulia;
  Considerato   che   appare  opportuno  coordinare  la  politica  di
intervento ed i nuovi indirizzi per  i  trasferimenti  alle  imprese,
cosi'  come  definiti  dal  documento  di  programmazione  economico-
finanziaria per gli anni 1992-1994, con gli  orientamenti  comunitari
tendenti  ad evitare che le politiche attuate dai vari Paesi alterino
la concorrenza;
  Considerato che la sopra  citata  politica  di  trasferimenti  alle
imprese prevede interventi da riferire a periodi determinati;
  Considerato  che  occorre  prevedere  una  diversa intensita' degli
aiuti, in funzione dei destinatari e delle zone di intervento;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
propria delibera in data 2 dicembre 1987;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  I. I benefici alle imprese, di cui  alla  presente  delibera,  sono
destinati  al  perseguimento  di  finalita' di politica economica nel
rispetto delle norme comunitarie di concorrenza.
  II. Detti benefici sono assoggettati alle seguenti modalita':
   a) le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2,  commi  1,  2  e  3,
della  legge n. 26 indicata in premessa, possono essere concesse fino
al 30 giugno 1992;
   b) gli interventi a  sostegno  degli  investimenti  delle  imprese
industriali a valere sul fondo destinato alle esigenze di Trieste, di
cui  all'art.  6,  lettera b), della gia' citata legge n. 26, nonche'
quelli a valere sul  Fondo  per  la  promozione  dell'economia  della
provincia  di Gorizia, di cui alla successiva lettera d) del medesimo
art. 6, non  potranno  superare  la  intensita'  del  15  per  cento,
comprensivo del carico fiscale;
   c)  gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 908
citata in premessa, a valere sulla dotazione di cui all'art. 1  della
legge medesima, rifinanziata con la gia' citata legge n. 26, a favore
degli  investimenti delle imprese industriali localizzate nelle prov-
ince  di  Trieste e di Gorizia non potranno superare l'intensita' del
15 per cento  comprensivo  del  carico  fiscale;  tale  beneficio  e'
elevabile al 25 per cento (sempre comprensivo del carico fiscale) per
le  imprese  con  meno  di  250  dipendenti  e 30 miliardi di lire di
fatturato. Un ulteriore 5 per cento  potra'  essere  attribuito  alle
imprese con non piu' di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore a
7,5 miliardi di lire;
   d)  gli  interventi  del  Fondo  di  rotazione  di  cui  alla gia'
ricordata legge n. 908, a favore  degli  investimenti  delle  imprese
industriali  localizzate  nelle  province di Udine e di Pordenone non
possono essere finanziati da risorse provenienti dal  bilancio  dello
Stato  successivamente  alla  data  di adozione della decisione della
Commissione delle Comunita' europee citata in premessa;
   e)  le  agevolazioni  a  carattere  pluriennale  permangono,   nel
rispetto  delle  scadenze  sancite  dai  punti  precedenti,  fino  al
compimento dell'intero periodo previsto dalle relative  disposizioni,
in quanto unita' non frazionabili.
  III.  Salvi  i  tempi  diversamente indicati dalla citata decisione
della Commissione delle Comunita' europee, le  modalita'  di  cui  al
punto  II  entrano  in  vigore  a  far data dalla pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 26 novembre 1991
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO