IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 2 relativo ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con la politica comunitaria di concorrenza; Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente gli incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia; Vista la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 marzo 1991, n. 12; Vista la decisione in data 28 maggio 1991 con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha definito i limiti degli aiuti da adottare a beneficio delle imprese del Friuli-Venezia Giulia; Considerato che appare opportuno coordinare la politica di intervento ed i nuovi indirizzi per i trasferimenti alle imprese, cosi' come definiti dal documento di programmazione economico- finanziaria per gli anni 1992-1994, con gli orientamenti comunitari tendenti ad evitare che le politiche attuate dai vari Paesi alterino la concorrenza; Considerato che la sopra citata politica di trasferimenti alle imprese prevede interventi da riferire a periodi determinati; Considerato che occorre prevedere una diversa intensita' degli aiuti, in funzione dei destinatari e delle zone di intervento; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: I. I benefici alle imprese, di cui alla presente delibera, sono destinati al perseguimento di finalita' di politica economica nel rispetto delle norme comunitarie di concorrenza. II. Detti benefici sono assoggettati alle seguenti modalita': a) le agevolazioni fiscali di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge n. 26 indicata in premessa, possono essere concesse fino al 30 giugno 1992; b) gli interventi a sostegno degli investimenti delle imprese industriali a valere sul fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'art. 6, lettera b), della gia' citata legge n. 26, nonche' quelli a valere sul Fondo per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia, di cui alla successiva lettera d) del medesimo art. 6, non potranno superare la intensita' del 15 per cento, comprensivo del carico fiscale; c) gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 908 citata in premessa, a valere sulla dotazione di cui all'art. 1 della legge medesima, rifinanziata con la gia' citata legge n. 26, a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nelle prov- ince di Trieste e di Gorizia non potranno superare l'intensita' del 15 per cento comprensivo del carico fiscale; tale beneficio e' elevabile al 25 per cento (sempre comprensivo del carico fiscale) per le imprese con meno di 250 dipendenti e 30 miliardi di lire di fatturato. Un ulteriore 5 per cento potra' essere attribuito alle imprese con non piu' di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore a 7,5 miliardi di lire; d) gli interventi del Fondo di rotazione di cui alla gia' ricordata legge n. 908, a favore degli investimenti delle imprese industriali localizzate nelle province di Udine e di Pordenone non possono essere finanziati da risorse provenienti dal bilancio dello Stato successivamente alla data di adozione della decisione della Commissione delle Comunita' europee citata in premessa; e) le agevolazioni a carattere pluriennale permangono, nel rispetto delle scadenze sancite dai punti precedenti, fino al compimento dell'intero periodo previsto dalle relative disposizioni, in quanto unita' non frazionabili. III. Salvi i tempi diversamente indicati dalla citata decisione della Commissione delle Comunita' europee, le modalita' di cui al punto II entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 1991 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO